Sentenza n. 9749/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità della parte ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 60/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati; e per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 23 ottobre 2024 dalla parte ricorrente: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 14 febbraio 2026: per l’annullamento - della “Seconda rettifica graduatoria definitiva D.M. 107/2023 – SECONDA RETTIFICA”, pubblicata in data 18 dicembre 2025, nella parte in cui conferma l’erronea valutazione del titolo di Master universitario “Geografia ed identità del territorio nella nuova didattica” posseduto dalla ricorrente parte e, per l’effetto, il punteggio a lei attribuito per i titoli culturali; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la precedente graduatoria definitiva dei titoli, nella parte in cui non hanno adeguatamente valutato il suddetto Master, nonostante la tempestiva istanza di rettifica presentata dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e successive graduatorie del concorso riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici, inclusa la valutazione di un titolo di Master
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, esclusa dalla procedura di reclutamento dirigenziale scolastico per il mancato superamento della precedente prova scritta, ha partecipato alla procedura riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023 e ha ottenuto il punteggio di 60/100 nella prova scritta. Ha impugnato gli esiti della prova, sostenendo che alcuni quesiti contenessero risposte erronee, ambigue o svianti e che, a seguito della correzione di un solo quesito, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a un riesame complessivo degli item. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 407 ss. d.lgs. n. 297/1994 e della disciplina speciale della procedura, nonché eccesso di potere, sviamento e manifesta irragionevolezza. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva e la relativa rettifica, lamentando violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, illegittimo esercizio dell'autotutela, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, oltre a reiterare le censure sui quesiti. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato la seconda rettifica della graduatoria, sostenendo che il Master universitario "Geografia ed identità del territorio nella nuova didattica" fosse stato erroneamente classificato in una categoria residuale e valutato con soli 0,50 punti, nonché lamentando omessa considerazione dell'istanza di riesame, difetto di istruttoria, violazione dell'obbligo di motivazione, dei principi di trasparenza, partecipazione, imparzialità, ragionevolezza, parità di trattamento e della lex specialis. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riconoscimento del maggior punteggio e la partecipazione al corso intensivo di formazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e tutti i motivi aggiunti, compensando le spese. In via preliminare ha dichiarato irricevibili per tardività le censure relative alla valutazione del Master, perché avrebbero dovuto essere proposte entro il termine decorrente dalla pubblicazione della prima graduatoria del 9 agosto 2024. La seconda rettifica del 18 dicembre 2025, non avendo modificato la posizione della ricorrente né comportato un nuovo esercizio del potere sul punto, è stata qualificata come atto meramente confermativo e non idoneo a riaprire il termine d'impugnazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la predisposizione e la selezione dei quesiti rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e siano sindacabili solo in presenza di errori manifesti, oggettivi e tali da evidenziare manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. I due quesiti specificamente contestati non presentavano tali vizi: le risposte indicate dalla Commissione risultavano sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano distrattori plausibili, funzionali a verificare la preparazione del candidato. La ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha inoltre escluso che il carattere giuridico degli argomenti consentisse un sindacato più intenso o diretto sul merito tecnico della Commissione, poiché ciò trasformerebbe il giudizio amministrativo nell'accertamento giudiziale dell'idoneità del candidato. La correzione di un solo quesito non imponeva un riesame generalizzato degli altri item. Esclusa l'illegittimità dei quesiti, sono state respinte anche le censure contro i provvedimenti confermativi e contro la graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e il contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa sono stati invocati dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una loro violazione nella formulazione dei quesiti.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure sulla procedura concorsuale; il giudice non ha ravvisato violazioni.
artt. 407 ss. d.lgs. n. 297/1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla procedura di reclutamento del personale scolastico; nessuna violazione è stata accertata.
art. 5, commi 11-quinquies e ss., d.l. n. 198/2022, conv. dalla l. n. 14/2023
Costituisce la base normativa della procedura riservata di reclutamento e del corso intensivo di formazione; il TAR ha respinto le pretese di partecipazione derivanti dalla contestazione dei quesiti.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La censura di illegittimo esercizio dell'autotutela è stata respinta, poiché l'Amministrazione non aveva l'obbligo di rettificare il punteggio in assenza di errori nei quesiti.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al termine di 60 giorni a difesa, che ha giustificato il rinvio della trattazione dopo la proposizione dei secondi motivi aggiunti.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria o di condanna dell'Amministrazione è stata respinta unitamente alla domanda principale, non essendo stata accertata alcuna illegittimità dell'azione amministrativa.
D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Disciplina la procedura riservata di reclutamento e la valutazione dei titoli; le censure riferite al Master sono state dichiarate tardive.
Massime di principio
- La selezione e la formulazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, ovvero di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
- La presenza, tra le opzioni di risposta, di alternative plausibili ma non corrette non rende di per sé illegittimo il quesito, poiché tali alternative possono svolgere la funzione di distrattori diretti a verificare la solidità della preparazione del candidato.
- Il carattere giuridico della materia oggetto dei quesiti non amplia l'intensità del sindacato giurisdizionale né consente al giudice di sostituirsi alla Commissione nell'accertamento dell'idoneità del candidato.
- La correzione o rettifica di un singolo quesito non comporta necessariamente l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare tutti gli altri quesiti contestati, quando non siano dimostrati errori oggettivi e manifesti anche rispetto a questi ultimi.
- Quando una successiva rettifica della graduatoria si limita a confermare la posizione già assunta senza un nuovo esercizio del potere o un autonomo approfondimento istruttorio, essa ha natura meramente confermativa e non riapre il termine per impugnare la lesione derivante dalla graduatoria originaria.
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