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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12908/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato, in sede di legittimità, la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso proposto avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a cartelle esattoriali concernenti annualità d’imposta dal 1996 al 2010. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando la mancata decisione sull’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sottesi alle cartelle. Con il secondo motivo ha denunciato ancora omessa pronuncia, assumendo che il giudice di appello non si fosse pronunciato sulla censura di nullità dell’iscrizione ipotecaria per sproporzione tra ipoteca e credito azionato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata aveva in realtà esaminato l’eccezione di prescrizione, accogliendola solo per le pretese soggette a prescrizione quinquennale e chiarendo che i tributi erariali periodici non rientrano in tale regime, essendo soggetti a prescrizione ordinaria decennale. Ha inoltre rilevato che la commissione regionale aveva affrontato anche il tema della notifica delle cartelle, valorizzando la produzione di copie non specificamente disconosciute. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non risultava che la censura sulla sproporzione dell’iscrizione ipotecaria fosse stata effettivamente devoluta in appello, né ciò emergeva dalla sentenza di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

    La doglianza per omessa pronuncia è scrutinabile come vizio processuale, ma nel caso concreto è stata esclusa perché il giudice di merito aveva comunque deciso sulle questioni prospettate o perché la censura non era stata effettivamente devoluta in appello.

  • art. 101 c.p.c.

    violazione degli art. 101 e 112 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma processuale dedotta a sostegno dell’omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto insussistente il vizio lamentato.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione degli art. 101 e 112 cod. proc. civ.

    È stato evocato per sostenere l’omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione rilevando che la commissione regionale si era pronunciata o che la censura non era stata devoluta.

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    violazione dell'art. 7 legge n. 20/11/1982, n. 890

    Richiamato nel motivo relativo alla validità della notificazione, ma la Corte ha osservato che la prova della notificazione era stata ritenuta fornita mediante copie non ritualmente disconosciute.

  • art. 111 Cost.

    violazione ... dell’art.111 Cost.

    Evocato come parametro del corretto svolgimento del processo, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte richiama il principio relativo alla prescrizione dei tributi erariali, collegandolo alla natura non periodica del credito e alla prescrizione ordinaria decennale.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel principio secondo cui i crediti IVA rientrano tra i tributi erariali soggetti a prescrizione decennale in assenza di diversa previsione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ... pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

    Usato come parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche solo implicitamente ma in modo comprensibile, la questione dedotta.
  • La prescrizione dei crediti erariali relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA è ordinariamente decennale, in difetto di una specifica disposizione che preveda un termine più breve; tali crediti non vanno assimilati alle prestazioni periodiche.
  • La contestazione della validità della notificazione non può essere accolta se la prova documentale della notifica è stata prodotta in copia e il contribuente non ha effettuato un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato della conformità all’originale.
  • In cassazione non può essere dedotto utilmente come omessa pronuncia un motivo che non risulti effettivamente proposto e devoluto al giudice di appello.
  • In presenza di rigetto del ricorso, il soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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