Parere n. 1780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Comando Generale Arma Carabinieri, per l’annullamento del provvedimento concernente sanzione disciplinare di corpo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna, del provvedimento di avvio del procedimento e del rigetto del ricorso gerarchico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente impugna la sanzione di un giorno di consegna notificata il 18 settembre 2023, irrogata per avere omesso di trasmettere tempestivamente alla competente Procura della Repubblica due informative di reato relative a denunce presentate il 2 luglio e il 13 settembre 2021, nonostante successive richieste della cancelleria. Impugna anche l’avvio del procedimento disciplinare, notificato il 28 giugno 2023, e il provvedimento del 13 gennaio 2024 di rigetto del ricorso gerarchico. Deduce: carenza o insufficienza della motivazione e mancata valutazione delle proprie difese; violazione del diritto di difesa e difetto di istruttoria; insussistenza della violazione degli artt. 717 e 732, comma 6, lett. a), del d.P.R. n. 90/2010 (TUROM), sostenendo di aver fatto quanto possibile per trasmettere le notizie di reato; infine, eccessività della sanzione rispetto alla condotta e alla propria posizione di servizio. Il Ministero della difesa ha concluso per il rigetto.
Il parere
Il Consiglio di Stato esprime parere per il rigetto del ricorso. Le censure che contestano la ricostruzione dei fatti, la configurazione della condotta come disciplinarmente rilevante e la misura della sanzione sono inammissibili nella misura in cui sollecitano una rivalutazione del merito riservata all’Amministrazione: la discrezionalità disciplinare è sindacabile solo per manifesta illogicità, evidente travisamento o abnormità, non ravvisati nel caso concreto. Sono infondate le doglianze sul diritto di difesa e sull’istruttoria, poiché gli atti documentano l’accertamento dei fatti e una contestazione circostanziata, cui il ricorrente ha potuto replicare con memorie. È respinta anche la censura motivazionale: il provvedimento espone il fatto, il disvalore attribuito e i doveri ritenuti violati; non occorre una confutazione analitica di ogni giustificazione, purché risulti che le difese siano state valutate. La contestazione relativa agli artt. 717 e 732, comma 6, lett. a), TUROM è formulata come dissenso sugli apprezzamenti di merito e non individua un autonomo vizio di legittimità. La sanzione non è abnorme né manifestamente sproporzionata; non risultano violati il principio di proporzionalità o il gradualismo sanzionatorio. L’esito è il rigetto integrale.
Osservazioni
Censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità disciplinare
Inammissibili le contestazioni che chiedono di sostituire la valutazione del ricorrente a quella dei superiori gerarchici in ordine alla condotta e alla sua rilevanza disciplinare: il ricorso straordinario consente il sindacato di legittimità, non una nuova valutazione del merito, salvo manifesta illogicità, travisamento o abnormità.
Diritto di difesa e istruttoria
Respinte le doglianze. La documentazione attesta l’attività istruttoria e una contestazione chiara e circostanziata; il militare ha esercitato il diritto di difesa depositando memorie nel procedimento.
Motivazione dei provvedimenti disciplinari
Respinta la censura di carenza motivazionale. È sufficiente che siano riconoscibili il fatto valutato, le ragioni del disvalore e la violazione dei doveri ipotizzata; non è necessaria una confutazione analitica di ciascuna giustificazione, purché sia desumibile che le difese siano state valutate.
Artt. 717 e 732, comma 6, lett. a), TUROM
La contestazione è inammissibile nella parte in cui propone una diversa lettura della condotta senza individuare un vizio di legittimità: il ricorrente si limita a contrapporre la propria ricostruzione agli apprezzamenti dell’autorità disciplinare.
Proporzionalità della sanzione
Respinta la censura di eccessività. La scelta della specie e della misura della sanzione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile in via generale; nel caso concreto non sono emersi abnormità, manifesta illogicità, evidente travisamento o sproporzione manifesta.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Comando Generale Arma Carabinieri, per l’annullamento del provvedimento concernente sanzione disciplinare di corpo;
La disposizione è indicata quale base per la proposizione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 717 d.P.R. 90/2010 (TUROM)
Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.
Il parere riporta la definizione normativa del senso di responsabilità, ma respinge la censura del ricorrente perché formulata come contestazione di merito degli apprezzamenti disciplinari, senza individuare un vizio di legittimità.
art. 732, comma 6, lett. a), d.P.R. 90/2010 (TUROM)
Per il personale dell’Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell' assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa.
La disposizione individua come grave mancanza disciplinare la negligenza o il ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi alle attribuzioni dell’Arma. Il Consiglio non compie una nuova valutazione della sussunzione della condotta, ritenendo che la censura del ricorrente attenga al merito e non evidenzi un autonomo vizio di legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Il richiamo agli artt. 5 e 6 del Regolamento è posto a fondamento, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Nel sindacato sulle sanzioni disciplinari militari, la valutazione dei fatti e la scelta della tipologia e della misura della sanzione sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; sono censurabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità, evidente travisamento o abnormità.
- La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica da consentire al militare di esercitare il diritto di difesa; il ricorso a memorie difensive nel procedimento comprova, nel caso esaminato, l’effettivo esercizio di tale diritto.
- La motivazione del provvedimento disciplinare è sufficiente quando consente di individuare il fatto valutato, le ragioni del disvalore attribuito e i doveri che si assumono violati; non è richiesta una confutazione analitica di ogni difesa, purché risulti che le giustificazioni siano state valutate.
- La censura che si limita a contrapporre la ricostruzione del militare agli apprezzamenti dell’autorità disciplinare, senza indicare uno specifico vizio di legittimità, non consente di ottenere in sede di ricorso straordinario una nuova valutazione del merito.
Sanzione disciplinare di corpo per ritardata trasmissione di informative di reato
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un Maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri contro la sanzione di un giorno di consegna, irrogata per la mancata tempestiva trasmissione alla Procura di due informative di reato. Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso da rigettare.
Vicenda e atti impugnati
La contestazione riguardava due denunce-querele presentate il 2 luglio e il 13 settembre 2021 presso una stazione dei Carabinieri comandata dal ricorrente. Le informative non sarebbero state tempestivamente trasmesse alla Procura, nonostante richieste della relativa cancelleria nel febbraio e marzo 2022. L’avviso di avvio del procedimento disciplinare fu notificato il 28 giugno 2023; il 18 settembre 2023 venne notificata la conclusione del procedimento, con irrogazione di un giorno di consegna. Il ricorrente presentò ricorso gerarchico il 30 settembre 2023, respinto e notificato il 13 gennaio 2024.
Il ricorso straordinario investiva il provvedimento sanzionatorio, quello di avvio del procedimento e il rigetto del ricorso gerarchico.
Motivi del ricorso
Il ricorrente lamentava carenza di motivazione e mancata considerazione delle proprie deduzioni, lesione del diritto di difesa e difetto di istruttoria. Contestava inoltre l’applicabilità degli artt. 717 e 732, comma 6, lett. a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (TUROM), sostenendo di avere fatto quanto possibile per trasmettere rapidamente le notizie di reato. Infine riteneva eccessiva la sanzione, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, del grado e dell’anzianità di servizio. Il Ministero della difesa aveva chiesto il rigetto.
Limiti del sindacato sulla discrezionalità disciplinare
Il Collegio rileva che la valutazione dei fatti e la scelta della tipologia e della misura della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione. Il sindacato di legittimità è circoscritto alle ipotesi di manifesta illogicità, evidente travisamento o abnormità; non può tradursi in una rivalutazione del merito né nella sostituzione delle valutazioni del ricorrente a quelle dei superiori gerarchici. Nel caso concreto tali limiti non risultano superati.
Difesa, istruttoria e motivazione
Le censure sul diritto di difesa e sul difetto di istruttoria sono respinte: dagli atti emerge un’attività istruttoria diretta alla ricostruzione dei fatti e una contestazione chiara e circostanziata, cui il ricorrente ha potuto replicare presentando memorie.
È respinta anche la censura motivazionale. Per il Consiglio è sufficiente che dal provvedimento risultino il fatto oggetto di valutazione, le ragioni del disvalore attribuito e la violazione dei doveri ipotizzata. Non è necessaria una confutazione analitica di ogni giustificazione, purché sia desumibile che le difese siano state valutate ai fini dell’accertamento e della graduazione della rilevanza disciplinare.
Rilevanza disciplinare e proporzionalità
Il richiamo agli artt. 717 e 732, comma 6, lett. a), TUROM non conduce all’annullamento: la contestazione del ricorrente è ritenuta una diversa valutazione della condotta, non l’individuazione di uno specifico vizio di legittimità. Quanto alla misura della sanzione, il Collegio non ravvisa abnormità o manifesta sproporzione e ritiene non violati né il principio di proporzionalità né il gradualismo sanzionatorio.
Esito
La Sezione esprime parere per il rigetto del ricorso straordinario. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 12 ott 2026Parere n. 1762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 ott 2026Parere n. 1764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 ott 2026Parere n. 1765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 ott 2026Parere n. 1767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 ott 2026Parere n. 1776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 ott 2026Parere n. 1778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →