Cassazione Civile, Ordinanza n. 10136/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente/cliente)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione fiscale emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di canoni idrici asseritamente dovuti per il servizio idrico integrato. L’opponente contestava: la legittimazione dell’affidataria privata del servizio a utilizzare l’ingiunzione fiscale per un credito qualificato come di diritto privato; l’esistenza e la quantificazione del credito, deducendo un consumo anomalo non provato e la non riferibilità delle prove richiamate al periodo fatturato; la violazione del contraddittorio per l’uso di deduzioni e documenti prodotti ex art. 183 c.p.c.; in subordine, chiedeva la manleva della precedente convivente e cessionaria dell’immobile, ritenuta responsabile nei rapporti interni per il consumo contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo motivo e ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della domanda di manleva e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinché esamini tale domanda residua e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità per i rapporti tra chiamante e chiamata in causa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti delle controricorrenti principali.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639 del 1910
La censura sulla legittimazione all’ingiunzione fiscale è stata ritenuta inammissibile; la Corte richiama il quadro normativo e conferma che, nel periodo rilevante, l’ingiunzione poteva essere utilizzata anche dai soggetti affidatari del servizio comunale e per entrate riferibili all’ente locale, anche di diritto privato.
art. 3 r.d. n. 639 del 1910
Nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, il soggetto che resiste all’opposizione assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dei fatti costitutivi del credito grava sul creditore/convenuto in opposizione; l’opponente deve provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola sull’utilizzo delle prove; non basta contestare la valutazione comparativa delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice abbia attribuito a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile in cassazione la mera preferenza data ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 101 c.p.c.
La censura processuale è stata ritenuta generica; la Corte ha escluso una specifica lesione del contraddittorio nel modo in cui la domanda era stata precisata e i documenti erano stati utilizzati.
art. 183 c.p.c.
La memoria ex art. 183 è stata considerata idonea a una precisazione/esplicazione della domanda e del riepilogo contabile, non a introdurre illegittimamente nuovi fatti in violazione del contraddittorio.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, poiché la censura si poneva in contrasto con principi già consolidati sulla sindacabilità della valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La doglianza sulle prove e sul loro apprezzamento avrebbe potuto semmai essere dedotta come vizio motivazionale, non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 360, n. 4 c.p.c.
La violazione degli artt. 115 e 116 può integrare un vizio processuale solo in ipotesi specifiche e tassative, non nel caso di mera critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esegesi secondo cui la posizione di vantaggio dell’ingiunzione fiscale non può estendersi alla fase contenziosa di opposizione, che resta regolata dalle ordinarie regole del giudizio di cognizione piena.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale relativo a crediti di diritto privato o comunque riferibili all’ente locale, il creditore resistente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi della pretesa; l’opponente deve provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- L’ingiunzione fiscale conserva una funzione di titolo esecutivo formatosi unilateralmente, ma tale vantaggio non si traduce in una presunzione di verità nel successivo giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione piena.
- La legittimazione all’uso dell’ingiunzione fiscale da parte del soggetto affidatario del servizio può essere riconosciuta quando il credito sia obiettivamente qualificabile come entrata dell’amministrazione interessata e la disciplina speciale lo consenta ratione temporis.
- In cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre allegare un errore tipico e specifico, come l’utilizzo di prove non introdotte o l’applicazione di un regime legale di prova diverso da quello dovuto.
- L’omesso esame di una domanda autonoma tra soggetti diversi dai contendenti principali sussiste quando il giudice confonda l’irrilevanza dei rapporti interni rispetto al creditore con la diversa pretesa di manleva tra il convenuto e il terzo chiamato, che richiede uno scrutinio separato.
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