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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8372 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Padova, la quale aveva annullato una cartella di pagamento di Euro 197.545,43 relativa a IVA per gli anni 1996 e 1997. La CTR aveva ritenuto che, dopo la soppressione del sistema concessorio della riscossione e il trasferimento delle funzioni all'Agenzia delle entrate e a Riscossione S.p.A., Gest Line non fosse più legittimata a proporre appello e che non potesse essere assistita da un difensore del libero foro. La ricorrente ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo di conservare la legittimazione e l'interesse a impugnare e di poter essere rappresentata da un avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha stabilito che l'ex concessionaria, essendo parte originaria del giudizio, esistente al momento dell'appello e soccombente in primo grado, conservava la piena legittimazione e l'interesse a impugnare la sentenza, anche dopo il trasferimento legislativo delle funzioni di riscossione; tale legittimazione era concorrente, e non sostitutiva, rispetto a quella del successore. Ha inoltre affermato che il concessionario o agente della riscossione è una società per azioni di natura privatistica e non rientra tra le amministrazioni dello Stato, potendo quindi essere assistito da un difensore del libero foro. Gli ulteriori motivi, riguardanti la motivazione della sentenza di primo grado, la sottoscrizione della cartella e l'indicazione del responsabile del procedimento, sono stati dichiarati inammissibili perché la CTR non li aveva esaminati e i motivi erano formulati in modo promiscuo e generico. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 111 c.p.c.

    Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; la sentenza è impugnabile anche dal successore a titolo particolare.

    Il trasferimento per legge delle funzioni e dei rapporti relativi alla riscossione non elimina la legittimazione processuale della parte originaria. L'ex concessionario può continuare il processo e impugnare la sentenza, ferma la legittimazione concorrente del successore.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    Soppressione, dal 1 ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e trasferimento delle relative funzioni.

    La riforma ha determinato una successione per legge nelle funzioni e nei rapporti controversi, ma non ha prodotto automaticamente la perdita della legittimazione processuale dell'ex concessionario nei giudizi già pendenti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12

    Le regole speciali sulla rappresentanza e difesa delle amministrazioni finanziarie non si applicano alle società concessionarie o agenti della riscossione, che hanno natura societaria privatistica e devono essere assistite da un difensore abilitato.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 1

    La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato spettano all'Avvocatura dello Stato.

    La disposizione riguarda le amministrazioni statali e non le società per azioni concessionarie o agenti della riscossione; queste ultime possono dunque ricorrere a difensori del libero foro.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Il relativo tema non è stato deciso dalla Cassazione, perché i motivi concernenti la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non erano stati esaminati dalla CTR.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La questione della necessità della sottoscrizione della cartella non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, e D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    La questione sull'indicazione del responsabile del procedimento e sulla validità delle cartelle prive di tale indicazione non è stata decisa, per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Quando una legge trasferisce a un nuovo soggetto le funzioni esercitate da un concessionario, la parte originaria del processo non perde automaticamente la legittimazione a proseguire il giudizio o a impugnare una decisione sfavorevole; la legittimazione del successore può essere concorrente.
  • La natura privatistica di una società per azioni, anche se incaricata di svolgere funzioni pubbliche e soggetta a controllo pubblico, esclude di regola l'applicazione automatica delle regole sulla difesa riservate alle amministrazioni dello Stato.
  • Un agente della riscossione costituito in forma societaria deve essere assistito da un difensore abilitato, ma può utilizzare un avvocato del libero foro, senza obbligo generale di ricorrere all'Avvocatura dello Stato.
  • La Corte di cassazione non decide nel merito questioni che il giudice d'appello non ha esaminato a causa di una declaratoria di inammissibilità; tali questioni devono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono distinguere chiaramente omessa pronuncia, omessa motivazione e violazione di legge, indicando puntualmente la decisione impugnata e il fatto o la norma cui si riferiscono; motivi cumulativi e quesiti generici possono essere dichiarati inammissibili.

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