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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Diffida di pagamento e fatture del GSE per il recupero degli extraprofitti ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore dei servizi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento dell’insussistenza del credito preteso dal GSE, inizialmente quantificato in euro 299.162,82, per il recupero degli extraprofitti relativi alla cessione di energia elettrica, nonché la declaratoria di illegittimità degli atti con cui il GSE ha richiesto il pagamento e operato il conguaglio. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della diffida di pagamento e delle fatture emesse per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia nei periodi indicati negli atti. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. In via preliminare, il Tribunale ha rilevato che è quantomeno dubbia la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa, rinviando l’approfondimento di tali questioni alla fase di merito. Ha invece ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, poiché gli effetti diretti negativi degli atti, in relazione all’interesse azionato, risultano circoscritti alla sfera patrimoniale della società operante in provincia di Bolzano.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per mancanza del periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha ritenuto che la complessità delle questioni dedotte richieda un esame approfondito non compatibile con la fase cautelare. Quanto al periculum, l’affermazione della ricorrente secondo cui il pagamento avrebbe compromesso irrimediabilmente il futuro della società non è stata ritenuta adeguatamente provata. La relazione tecnica sulla crisi di liquidità, predisposta unilateralmente dalla ricorrente, non è stata considerata sufficiente ed è stata giudicata implausibile alla luce della patrimonializzazione e della solidità economico-finanziaria della società. Il Tribunale ha inoltre considerato che l’importo preteso risultava rideterminato dal GSE in euro 219.011, che l’operatore avrebbe dovuto predisporre per tempo misure organizzative e gestionali per fronteggiare il prelievo sugli extraprofitti, già maturato nel tempo e inserito in un quadro normativo noto, e che il pregiudizio economico sarebbe comunque integralmente risarcibile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni. Le questioni relative alla giurisdizione e alla diretta impugnabilità degli atti sono state riservate alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa delle pretese del GSE relative al recupero degli extraprofitti mediante rettifica del prezzo di cessione dell’energia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di respingerla quando non risultino integrati i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio degli effetti diretti attribuisce la competenza territoriale al TAR periferico quando gli effetti dell’atto siano limitati al territorio della regione sede del tribunale; tali effetti vanno valutati in relazione all’interesse azionato e alla portata dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

    Prevede il criterio residuale di competenza per gli atti statali, salvo l’applicazione del criterio degli effetti diretti limitati territorialmente.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    La sezione autonoma di Bolzano [...] decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi [...] dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

    Attribuisce alla Sezione autonoma di Bolzano la competenza sugli atti di amministrazioni non aventi sede nella provincia quando la loro efficacia sia limitata al territorio provinciale.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale del giudice amministrativo, il criterio degli effetti diretti limitati al territorio della regione prevale sui criteri generali quando l’atto incide, secondo la portata dell’impugnazione e l’interesse azionato, esclusivamente sulla sfera giuridica di un soggetto situato in quel territorio.
  • Nella fase cautelare, la complessità delle questioni di merito può impedire una compiuta valutazione del fumus boni iuris; tuttavia, la misura cautelare deve comunque essere respinta quando manchi il periculum in mora.
  • Il periculum in mora non può essere dimostrato mediante una mera allegazione di crisi finanziaria o mediante una relazione tecnica unilateralmente predisposta dalla parte, se tale allegazione non è adeguatamente supportata e risulta incompatibile con la patrimonializzazione e la solidità economico-finanziaria dell’impresa.
  • Il pregiudizio meramente economico, quando sia integralmente reversibile mediante ristoro patrimoniale in caso di accoglimento della domanda, non integra di regola un danno cautelare irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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