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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02419/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di annullamento proposta davanti al Tribunale di Taranto in relazione a un contratto di compravendita di un immobile di proprietà della ricorrente, stipulato dalla sua procuratrice in favore del figlio di quest'ultima. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, sostenendo la competenza del Tribunale di Bergamo sulla base del foro generale e del foro del luogo di conclusione del contratto, e contestando l'applicabilità del foro dell'immobile ex art. 21 c.p.c. Il Tribunale di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza e ha ritenuto competente Bergamo, valorizzando il luogo di stipula del contratto e il luogo di insorgenza dell'obbligazione. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza denunciando la violazione dell'art. 20 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, operasse anche il forum destinatae solutionis; i controricorrenti hanno replicato che, poiché nella procura la procuratrice era autorizzata anche a riscuotere il prezzo della vendita, il luogo di adempimento doveva identificarsi con Bergamo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, affermando che non è necessario trascrivere integralmente gli atti richiamati, purché il loro contenuto sia indicato in modo puntuale e la presenza negli atti sia specificamente segnalata. Nel merito, ha accolto il ricorso: ha osservato che l'art. 20 c.p.c. consente, per le cause relative a diritti di obbligazione, il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi; tale regola si applica anche alle azioni volte ad accertare la nullità o il modo di essere del contratto fonte delle obbligazioni. Ha quindi censurato il Tribunale di Taranto per non avere considerato il foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla compravendita. Ha inoltre precisato che l'autorizzazione conferita alla procuratrice a riscuotere il prezzo non le attribuiva la titolarità del credito, rimasta in capo alla proprietaria. Per questi motivi ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Taranto, disponendo la riassunzione del giudizio davanti a tale giudice.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.c.

    è richiamato come foro generale della persona fisica, concorrente con gli altri criteri di competenza territoriale

  • art. 20 c.p.c.

    per le cause relative a diritti di obbligazione prevede il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi; si applica anche alle azioni di annullamento o di accertamento del contratto fonte dell'obbligazione

  • art. 21 c.p.c.

    viene esclusa la sua applicabilità alla controversia, trattandosi di materia contrattuale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge

  • art. 47, ult. co. c.p.c.

    è richiamato per la memoria difensiva depositata dai controricorrenti

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti viene esclusa perché il ricorso contiene una puntuale indicazione del loro contenuto

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    si applica al credito pecuniario liquido o determinabile con semplice operazione aritmetica; consente di radicare il forum destinatae solutionis nel luogo di pagamento

  • art. 1188 c.c.

    il creditore può autorizzare un terzo a ricevere il pagamento, ma ciò non trasferisce la titolarità del credito

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    è richiamato per fondare la liquidità dell'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita

Massime di principio

  • Nel valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico: non è richiesta la trascrizione integrale degli atti e documenti richiamati, essendo sufficiente che il ricorrente ne indichi con precisione il contenuto rilevante e la loro presenza nel fascicolo.
  • Le cause relative a diritti di obbligazione comprendono anche le azioni dirette ad accertare la nullità, l'annullamento o comunque il modo di essere del contratto fonte dell'obbligazione, sicché ad esse si applicano i fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c.
  • Nel foro delle obbligazioni, il criterio del luogo di esecuzione opera anche per le obbligazioni pecuniarie liquide o determinabili ex art. 1182, comma 3, c.c., con conseguente radicamento della competenza nel luogo del pagamento dovuto.
  • L'autorizzazione conferita a un terzo a ricevere il pagamento non comporta il trasferimento della titolarità del credito, che resta in capo al creditore originario.
  • Ai fini della competenza territoriale, il giudice deve considerare tutti i fori alternativi astrattamente applicabili e non arrestarsi al solo luogo di insorgenza dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCompravendita
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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