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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26853/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo iniziato dal padre davanti al T.A.R. Veneto, proseguito in appello davanti al Consiglio di Stato e definito solo nel 2018. La Corte d'appello di Venezia aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo: aveva escluso la spettanza, iure proprio, per il periodo tra il decesso del padre e la costituzione formale dell'erede nel giudizio d'appello; aveva applicato i parametri ridotti introdotti dalla L. n. 208/2015; aveva inoltre ridotto l'importo in ragione dell'esito finale sfavorevole del giudizio presupposto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che: 1) aveva diritto all'indennizzo anche per il periodo intermedio tra morte del padre e sua costituzione formale, perché destinatario degli effetti della decisione e parte in senso sostanziale; 2) la Corte territoriale aveva applicato retroattivamente i nuovi criteri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 introdotti nel 2015, benché la durata irragionevole del processo presupposto fosse iniziata prima; 3) la quantificazione dell'indennizzo era comunque erronea e immotivata; 4) era illegittima la riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-ter, sempre per asserita retroattività; 5) non poteva equipararsi a integrale rigetto la decisione del Consiglio di Stato, essendo una pronuncia in rito, né poteva considerarsi irrilevante l'accoglimento ottenuto in primo grado davanti al T.A.R.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che il decreto della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che l'erede ha diritto all'equa riparazione iure proprio solo per il periodo successivo alla sua formale costituzione in giudizio; che per la domanda proposta nel 2018 si applicano i nuovi parametri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 come modificato dalla L. n. 208/2015; che il giudice di merito ha correttamente esercitato il proprio prudente apprezzamento nel fissare il moltiplicatore annuo entro i limiti di legge; che è corretta l'applicazione della riduzione ex comma 1-ter perché rilevano sia l'esito finale negativo del giudizio presupposto sia il mancato seguito delle originarie pretese, mentre non assume rilievo decisivo l'originario accoglimento in primo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la legittimazione dell'avvocato a rappresentare sé stesso

  • L. n. 89/2001, art. 1-bis, comma 2

    richiamata tra le norme asseritamente violate nel ricorso

  • L. n. 89/2001, art. 2, comma 2

    richiamata tra le norme asseritamente violate nel ricorso

  • L. n. 89/2001, art. 2-bis, comma 1

    somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi

    applicabile ratione temporis alla domanda proposta nel 2018, con parametro equitativo entro il minimo e il massimo indicati dalla norma riformata nel 2015

  • L. n. 89/2001, art. 2-bis, comma 1-ter

    correttamente applicato per ridurre l'indennizzo in presenza di esito finale sfavorevole del giudizio presupposto

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 777, lett. d)

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, applicabile al giudizio di equa riparazione iniziato dopo l'entrata in vigore della riforma

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 777, lett. e)

    ha introdotto l'art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001, applicabile al giudizio di equa riparazione iniziato dopo la riforma

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato nel ricorso come parametro di legittimità convenzionale e costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro della ragionevole durata del processo e della liquidazione dell'equa riparazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza/decreto

  • art. 135, comma 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto per nullità del provvedimento

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, perché il decreto impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di liquidazione del danno/indennizzo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per censurare la pretesa retroattività della riforma

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione della norma sull'indennizzo

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 10

    richiamato per escludere il contributo unificato nel giudizio di equa riparazione

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, se la parte del giudizio presupposto muore prima della definizione del procedimento, l'erede può ottenere l'indennizzo iure proprio solo per il periodo successivo alla propria formale costituzione in giudizio; non basta la mera potenziale incidenza degli effetti della decisione sulla sua sfera giuridica.
  • Nel giudizio di equa riparazione introdotto dopo la riforma del 2015, si applicano i parametri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 nel testo vigente al momento della domanda, anche se il processo presupposto è iniziato in epoca anteriore.
  • La determinazione del 'moltiplicatore' annuo ex art. 2-bis L. n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può scegliere un importo compreso tra minimo e massimo legali valorizzando gli elementi più significativi del caso concreto; tale scelta è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Ai fini della riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001, rileva l'esito complessivo e finale del giudizio presupposto, non il solo accoglimento di una fase o di un grado precedente.
  • La doglianza di mancato riconoscimento di importi più elevati in linea con i parametri CEDU non è sufficiente se il giudice nazionale ha applicato correttamente la disciplina interna ratione temporis e ha motivato congruamente la propria valutazione equitativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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