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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8880/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Intorre sostenendo che la mancata consegna delle somme prelevate dai distributori costituiva appropriazione indebita e non mero inadempimento. Ha denunciato manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello trascurato le testimonianze (Diliberto, Pepi, Pipi) e i report del palmare GPS che avrebbero dimostrato i ripetuti prelievi e il vincolo fiduciario delle somme; ha contestato la valutazione che avrebbe giustificato la ritenzione delle somme come compensazione in assenza di crediti certi, liquidi ed esigibili e ha censurato vizi processuali relativi alla sospensione della provvisionale e alla mancata impugnazione di specifici provvedimenti

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso della parte civile fondato. Ha stabilito che la Corte di appello, avendo integralmente riformato la decisione di primo grado, doveva motivare in modo rafforzato e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e le prove assunte in primo grado; la motivazione d'appello è stata considerata carente perché ha trascurato elementi probatori rilevanti. Perciò la sentenza di appello è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la vicenda è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà esaminare la responsabilità civile secondo il criterio della "più probabile che non" (standard civile). La sentenza di annullamento non altera il giudicato penale (l'assoluzione resta per gli effetti penali) e non determina automaticamente la reviviscenza della provvisionale; al giudice del rinvio sono demandate anche le spese di quest'ultimo grado

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La Corte richiama che il reato di appropriazione indebita può riguardare anche somme di denaro consegnate con vincolo fiduciario o con destinazione specifica: la detenzione delle somme con obbligo di consegna per una precisa destinazione impedisce atti di disposizione incompatibili con il diritto del proprietario

  • art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Invocato dalla parte civile per contestare l'insufficiente esame complessivo degli elementi probatori da parte della Corte d'appello; la Cassazione conferma che l'appello che riforma la sentenza deve motivare adeguatamente il diverso apprezzamento delle prove

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per disporre l'annullamento limitato agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente, con traslazione del giudizio civile secondo le norme del processo civile

  • Sez. U. n. 22065 del 04/06/2021 (Cremonini)

    Richiamata per affermare che, quando la Cassazione annulla la sentenza solo agli effetti civili, il giudizio davanti al giudice civile è autonomo e disciplinato dalle regole del processo civile; in quel giudizio vale lo standard probatorio civile (criterio della "più probabile che non")

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla formula di assoluzione; si evidenzia la necessità di coerenza tra dispositivo e motivazione, ma la questione specifica non ha impedito l'accoglimento del ricorso civile

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Riferito dal difensore dell'imputato per sottolineare che alcuni rimedi processuali non erano stati esercitati; la Cassazione ha però deciso sul profilo sostanziale della motivazione d'appello

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla domanda di condanna alle spese avanzata dal difensore dell'imputato, con riferimento agli artt. 541 e 592 c.p.p.; la regolazione delle spese sarà rimessa al giudice del rinvio

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma integralmente una sentenza di primo grado deve fornire una motivazione "rafforzata" che affronti e confuti gli argomenti probatori principali della decisione impugnata
  • La detenzione di somme con vincolo fiduciario o con destinazione specifica può integrare appropriazione indebita se il detentore imprime una diversa destinazione; la difesa della "compensazione" richiede l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili
  • Quando la Cassazione annulla una decisione limitatamente agli effetti civili, il giudizio civile successivo è autonomo e si svolge secondo le regole del processo civile, con lo standard probatorio della "più probabile che non"
  • La revoca o l'annullamento agli effetti civili non fa rivivere automaticamente provvedimenti provvisori penali; il giudice civile del rinvio valuta nuovamente la responsabilità civile e le eventuali provvisionali
  • Le questioni processuali formali (es.: legittimazione a proporre ricorso su specifici provvedimenti, difformità tra dispositivo e motivazione) possono incidere sull'ammissibilità di singoli motivi ma non escludono l'obbligo della Corte d'appello di motivare compiutamente
  • In situazioni simili, chi agisce come parte civile deve curare l'acquisizione e la valorizzazione sistematica di prove documentali e testimoniali (es. report palmari, registrazioni) per dimostrare il vincolo fiduciario e la destinazione delle somme

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