Cassazione Penale, Ordinanza n. 00473/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e meramente assertiva, priva di un effettivo confronto con le ragioni poste a base del diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna in relazione a un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, limitando il gravame alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano generici e non si confrontavano realmente con la motivazione di merito: la Corte territoriale aveva infatti negato le attenuanti valorizzando la gravità dell'attività di spaccio, la quantità di sostanza stupefacente oggetto dei traffici illeciti e i precedenti recenti e specifici dell'imputato. Il ricorso contestava, in sostanza, l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre censure generiche o a contrapporre una propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito, senza un concreto confronto con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, specie in tema di attenuanti generiche e apprezzamento della gravità del fatto, sono insindacabili in cassazione se non specificamente censurate per vizi effettivi della motivazione.
- La gravità dell'attività di spaccio, la quantità di stupefacente coinvolta e la presenza di precedenti recenti e specifici possono costituire base sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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