Sentenza del 08/06/2018 n. 14947 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Beni d'impresa - Opzione per la rivalutazione ex art. 3 della l. n. 448 del 2001 - Natura - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva indicato nella dichiarazione dei redditi l’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa e aveva scelto il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva, ma non aveva versato le rate. Contestava quindi le cartelle esattoriali sostenendo che il mancato pagamento impedisse il perfezionamento dell’opzione e che l’imposta non potesse essere recuperata tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Deduceva inoltre vizi di contraddittorio e motivazione degli atti, nonché l’eventuale disapplicazione di sanzioni e interessi per il mutamento dell’orientamento dell’Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l’opzione per la rivalutazione, una volta espressa in dichiarazione, costituisce un atto volontario e irrevocabile, non una mera dichiarazione modificabile, e non può essere ritirata mediante il successivo omesso pagamento dell’imposta. L’imposta dovuta risultava direttamente dalla dichiarazione e poteva quindi essere iscritta a ruolo mediante controllo automatizzato, senza previo avviso di accertamento. È stata esclusa anche la disapplicazione delle sanzioni, poiché le circolari dell’Agenzia hanno valore meramente interpretativo e non vincolante. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 10.300 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 448 del 2001, art. 3
rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa
L’opzione per la rivalutazione ha natura agevolativa e, una volta esercitata, produce gli effetti previsti dalla legge e non è revocabile per un successivo ripensamento.
Legge n. 342 del 2000, artt. 10 e 12, come modificati dalla Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 25
La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa impone il pagamento dell’imposta sostitutiva conseguente all’opzione dichiarata; l’omesso versamento non consente di considerare automaticamente inesistente o inefficace la scelta esercitata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
controllo automatizzato delle dichiarazioni
L’Amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo le somme dovute quando la debenza risulta in modo evidente dai dati dichiarati e il controllo è meramente cartolare, senza necessità di istruttoria o valutazioni giuridiche complesse.
Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10
L’obbligo di motivazione degli atti deve essere rispettato, ma non è violato quando la pretesa deriva direttamente dai dati della dichiarazione. L’affidamento fondato su circolari interpretative non comporta automaticamente l’esenzione da sanzioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
L’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un’incertezza inevitabile sul contenuto e sull’applicazione della norma, non sufficiente il semplice mutamento delle circolari dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente esercita in dichiarazione un’opzione fiscale agevolativa, la scelta può diventare irrevocabile se è espressamente prevista dalla legge e non è accompagnata da un valido meccanismo di revoca.
- Il successivo mancato pagamento dell’imposta collegata all’opzione non equivale necessariamente alla rinuncia all’agevolazione: può invece determinare il recupero dell’imposta dovuta, oltre a interessi e sanzioni.
- Un errore consente di correggere l’opzione solo se è materiale, manifesto e immediatamente riconoscibile dal testo della dichiarazione; il semplice ripensamento o la scelta economicamente non conveniente non sono sufficienti.
- Il controllo automatizzato è legittimo quando l’importo dovuto emerge direttamente dalla dichiarazione e non richiede accertamenti, istruttorie o interpretazioni giuridiche complesse.
- Le circolari e risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria non sono fonti normative vincolanti: un loro cambiamento non determina automaticamente l’esenzione dalle sanzioni.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni occorre dimostrare una reale e inevitabile obiettiva incertezza normativa, non la sola esistenza di orientamenti amministrativi successivamente modificati.
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