Cassazione Penale, Ordinanza n. 21702/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per più fatti di furto aggravato. L'unico motivo deduceva la violazione di legge penale e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse troppo severa. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non indicava specificamente quali elementi di fatto o quali ragioni di diritto avessero reso errata la determinazione della pena e si limitava a un rinvio apodittico agli artt. 132 e 133 c.p.; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio era congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la censura sulla pena fosse generica e mirasse a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità sanzionatoria, non consentita in sede di legittimità quando la pena sia stata determinata entro i limiti di discrezionalità del giudice di merito e sorretta da motivazione sufficiente.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere compiuta tenendo conto dei criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, non potendo limitarsi a rinvii generici ad atti precedenti o a censure non circostanziate.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dolersi in modo generico dell'omessa considerazione delle censure formulate in appello, senza riprodurne o specificarne il contenuto in modo da consentire l'immediata individuazione delle questioni devolute.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della sanzione, se la pena è stata fissata entro i limiti legali e con motivazione non illogica o arbitraria.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della scelta della pena, della pena base e degli eventuali aumenti o diminuzioni.
- Il controllo di legittimità sulla pena non può trasformarsi in un terzo grado di merito; la Suprema Corte interviene solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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