Sentenza n. 4329/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento del silenzio diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 12/11/2025, volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, della ingiunzione n. 20240002017930021693262, notificata in data 27/03/2024, e della relata di notifica; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso del ricorrente e la conseguente condanna della Società intimata a esibire i documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 12 novembre 2025, relativa all’ingiunzione e alla relata di notifica
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata alla società il 12 novembre 2025, avente a oggetto l’ingiunzione n. 20240002017930021693262, notificata il 27 marzo 2024, e la relativa relata di notifica. L’istanza era stata formulata dopo la notifica di un preavviso di fermo fondato sul mancato pagamento del debito risultante dall’ingiunzione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, dell’art. 2 del d.P.R. 184/2006 e dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 24 Cost., sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti per l’esercizio dei propri diritti e per la propria difesa.
La decisione
Nel corso del giudizio, la società intimata ha trasmesso al ricorrente, con PEC del 14 gennaio 2026, la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione intimata ha soddisfatto nelle more la pretesa ostensiva. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico della società, ritenendo che il ricorso fosse stato reso necessario dall’originario silenzio-diniego e dal tardivo adempimento. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell’accesso documentale, applicata alla richiesta di esame ed estrazione di copia dell’ingiunzione e della relata di notifica.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato con riguardo alla tutela dell’accesso difensivo e alla necessità di conoscere gli atti per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Individuato dal ricorrente quale fondamento del silenzio-diniego formatosi dopo il decorso del termine di trenta giorni dall’istanza di accesso.
art. 2 d.P.R. 184/2006
Richiamato quale disposizione regolamentare in materia di esercizio del diritto di accesso.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione concernente l’ingiunzione e la relativa notificazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio instaurato contro il silenzio-diniego su un’istanza di accesso, l’amministrazione o il soggetto intimato ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l’interesse alla decisione sull’accesso e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., su richiesta della parte interessata.
- La produzione tardiva dei documenti richiesti nel corso del giudizio non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può porle a carico del soggetto che, con il precedente diniego tacito o con l’inerzia, ha reso necessario il ricorso.
- L’accesso difensivo è sorretto dalla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, quando questi risultino funzionali all’esercizio o alla difesa di una posizione giuridica del richiedente.
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