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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33211/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controricorrente)

La controversia

La parte ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione il 5 febbraio 2020 avverso la sentenza n. 1326/2019 del Tribunale di Avellino, depositata il 5 luglio 2019. Il controricorrente si è costituito resistendo al ricorso. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c., come attestato dalla certificazione della Cancelleria che evidenziava la mancata iscrizione a ruolo nel periodo considerato. La doglianza o i motivi di merito del ricorso non sono stati esaminati, perché preclusi dall'improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della sanatoria, la circostanza che la parte resistente avesse depositato controricorso e si fosse costituita. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.

    Il termine per il deposito del ricorso per cassazione in cancelleria è perentorio; la sua violazione comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte.
  • L'improcedibilità per omesso tempestivo deposito non è sanata dalla costituzione del resistente o dal deposito del controricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla liquidazione delle spese, oltre a dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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