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Sentenza

Sentenza n. 732/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione di una gara per servizi tecnici di ingegneria e architettura, successiva conferma dell'aggiudicazione all'esito del soccorso istruttorio e disposizioni della lex specialis sul soccorso istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore di un costituendo RTP risultato primo in graduatoria, deducendo la violazione dell'art. 68, commi 2 e 11, del d.lgs. 36/2023 e il difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il disciplinare imponesse il possesso, da parte di ciascun componente del raggruppamento e in proporzione alla quota di esecuzione, dei requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai servizi analoghi e che la mandataria aggiudicataria, indicata quale esecutrice della progettazione di fattibilità tecnico-economica, fosse priva del requisito riferito alla categoria E20. Con il primo atto di motivi aggiunti ha contestato la legittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 100 e 101 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che esso non potesse sanare l'omessa dichiarazione o prova di un requisito speciale, nonché l'insussistenza del requisito E20 in capo alla mandataria e l'inidoneità dei servizi documentati. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato direttamente l'art. 14 del disciplinare, nella parte relativa al soccorso istruttorio, deducendo la violazione degli artt. 100 e 101 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicazione originaria era stata superata dalla successiva determinazione del 23 gennaio 2026, adottata all'esito del soccorso istruttorio e della rinnovazione del procedimento. Il primo atto di motivi aggiunti, diretto contro la conferma dell'aggiudicazione, è stato respinto. Il TAR ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio sulla base dell'art. 14 del disciplinare, che consentiva di sanare l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sui requisiti, salvo le false dichiarazioni. La domanda di partecipazione conteneva una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti; il successivo soccorso ha quindi integrato una domanda incompleta, senza introdurre ex novo un requisito non dichiarato. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento tecnico-discrezionale della stazione appaltante circa il possesso della qualificazione nella categoria E20 o in settori analoghi, fondato su quattro certificati di regolare esecuzione relativi a prestazioni nelle categorie E12, E13 ed E19, per importi complessivi superiori al minimo richiesto. Tale valutazione non presentava manifeste illogicità o travisamenti. È stato altresì rilevato che la progettazione architettonica affidata alla mandataria era trasversale all'intervento e non riguardava esclusivamente la categoria E20, ma anche profili impiantistici. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile perché la contestazione del disciplinare è stata proposta per la prima volta il 25 febbraio 2026, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del primo atto applicativo, avvenuta il 10 dicembre 2025. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori a favore della stazione appaltante e in euro 2.000 oltre accessori a favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 68, commi 2 e 11, d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei raggruppamenti temporanei e del possesso dei requisiti da parte dei singoli componenti opera insieme alle specifiche prescrizioni della lex specialis, che può imporre il possesso pro quota o pro parte dei requisiti in relazione alle prestazioni da eseguire.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Riguarda i requisiti di ordine speciale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto comprovata la qualificazione tecnico-professionale richiesta mediante la documentazione acquisita in sede di soccorso istruttorio.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Consente il soccorso istruttorio per sanare incompletezze, omissioni o irregolarità della domanda, nei limiti previsti dalla legge e dalla lex specialis, senza consentire la regolarizzazione di false dichiarazioni.

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento decorre, per la contestazione della lex specialis attraverso il primo atto applicativo, dalla comunicazione di tale atto; la censura proposta oltre trenta giorni è irricevibile.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante adotta, all'esito di un soccorso istruttorio e della rinnovazione del procedimento, un nuovo atto che conferma l'aggiudicazione, l'impugnazione dell'aggiudicazione originaria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l'interesse deve essere fatto valere contro il nuovo atto conclusivo.
  • Il soccorso istruttorio è ammissibile per integrare o regolarizzare una domanda di partecipazione che contenga una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, anche quando la documentazione comprovante il requisito speciale venga acquisita successivamente, purché non si tratti di una falsa dichiarazione né dell'introduzione ex novo di un requisito mancante alla data di partecipazione.
  • Nelle gare per servizi di ingegneria e architettura, la valutazione dell'analogia tra i servizi pregressi e quelli oggetto di affidamento costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di manifeste illogicità, travisamenti o errori macroscopici.
  • La lex specialis vincola la stazione appaltante e può disciplinare il possesso pro quota dei requisiti da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo, anche precisando i limiti e le modalità del soccorso istruttorio.
  • La contestazione delle clausole della lex specialis deve essere proposta, quando non immediatamente escludenti, insieme all'impugnazione del primo atto applicativo e nel termine decadenziale decorrente dalla relativa comunicazione; la censura proposta successivamente è irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoProcedimento disciplinare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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