Cassazione Civile, Sentenza n. 5801/2020 del 03/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2003 l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti della società un avviso di accertamento induttivo relativo a Irpeg, Irap e Iva, rettificando gli imponibili e richiedendo le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni conseguenti. La Commissione tributaria provinciale di Firenze accolse parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo della metà la pretesa erariale. La società appellò la decisione e l’Ufficio propose appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 3 aprile 2012, accolse parzialmente l’appello della contribuente, dichiarando non ammessi soltanto i costi dei carburanti. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione delle disposizioni sulla motivazione delle sentenze e, ai sensi del n. 5, l’omessa o apparente motivazione sul parziale accoglimento dell’appello della contribuente e sul rigetto implicito dell’appello incidentale erariale. La società resistette e propose ricorso incidentale articolato in quattro motivi, lamentando, nella sostanza, la motivazione meramente apparente sul mancato accoglimento integrale del proprio appello, in particolare quanto all’indeducibilità dei costi di carburante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate perché la sentenza regionale, dopo aver criticato la riduzione equitativa disposta dal giudice di primo grado, ha sostituito quella decisione con una statuizione apodittica e priva di argomentazione, configurando una motivazione meramente apparente. Ha accolto anche il ricorso incidentale della società, poiché la conferma dell’indeducibilità dei costi di carburante era del tutto immotivata. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 546/1992
Ricorre quindi l’ipotesi, patologica, della motivazione meramente apparente, in quanto solo graficamente configurata, ma priva di contenuto.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione solo graficamente presente, ma priva di contenuto argomentativo, è meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ricorre quindi l’ipotesi, patologica, della motivazione meramente apparente, in quanto solo graficamente configurata, ma priva di contenuto.
La motivazione è apparente quando la decisione enuncia una conclusione senza esporre un contenuto argomentativo idoneo a sorreggerla.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Ricorre quindi l’ipotesi, patologica, della motivazione meramente apparente, in quanto solo graficamente configurata, ma priva di contenuto.
La motivazione deve rendere riconoscibile il percorso giustificativo della decisione e non può ridursi a una formulazione solo formale, priva di contenuto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale parametro per la denuncia di violazione di legge; la Corte non svolge una distinta interpretazione della norma, decidendo la censura sulla carenza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale parametro della censura di omessa o apparente motivazione; la Corte rileva che le statuizioni impugnate erano apodittiche e prive di argomentazione.
Massime di principio
- È meramente apparente la motivazione che, pur essendo formalmente inserita nella sentenza, non presenta un contenuto argomentativo effettivo e non consente di comprendere le ragioni della decisione.
- Il giudice d’appello che sostituisce la statuizione del primo giudice deve motivare in modo effettivo la nuova decisione; non è sufficiente criticare la motivazione impugnata per poi adottare una conclusione apodittica.
- La statuizione sull’indeducibilità di una specifica categoria di costi è censurabile per motivazione apparente quando la sentenza si limita a confermarla senza esporne le ragioni.
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