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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22259/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto in abitazione (art. 624-bis c.p., artt. 56, 625 nn.2 e 3, ecc.), contestando in particolare: 1) l'errata determinazione della pena base per aver utilizzato un minimo edittale non vigente alla data del fatto; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità; 3) il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; 4) la mancata dichiarazione di continuazione con precedenti sentenze; 5) il rifiuto della detenzione domiciliare sostitutiva. In riassunto, la questione centrale ritenuta fondata ha riguardato l'erronea applicazione della misura minima della pena per l'art. 624-bis al momento del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena base) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sulla determinazione della pena, rilevando che la Corte territoriale aveva utilizzato un minimo edittale errato (aveva considerato 4 anni mentre, al momento del fatto, la pena minima corretta era individuata diversamente in ragione dell'intervenuta normativa). Per il resto (riconoscimento del danno non di speciale tenuità, valutazione delle attenuanti generiche in confronto alle aggravanti, esclusione della continuazione esterna, diniego della detenzione domiciliare) il ricorso è stato rigettato: le valutazioni di merito della Corte territoriale sono state ritenute sufficientemente motivate e non manifestamente illogiche. La condanna nel merito è quindi confermata rispetto alla responsabilità, mentre la quantificazione definitiva della pena dovrà essere riveduta alla luce della corretta cornice edittale.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte ha valutato la corretta cornice edittale applicabile al fatto commesso; ha rilevato che i giudici di merito avevano utilizzato un minimo edittale non corrispondente alla normativa vigente al momento del fatto, rendendo necessaria la rideterminazione della pena da parte della Corte territoriale in sede di rinvio

  • art. 56 cod. pen.

    L'art. 56 (tentativo) è stato riconosciuto nella portata che consente la diminuzione della pena; la Corte ha però rilevato che l'entità della diminuzione e la corretta determinazione della pena base richiedono valutazioni di merito che devono essere rinnovate dal giudice di rinvio

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    In tema di furto in abitazione il giudice può considerare, ai fini della tenuità del danno, anche gli elementi non patrimoniali quali il patimento e la percezione di insicurezza della vittima; la Corte ha ritenuto motivata la valutazione che il danno non fosse di speciale tenuità

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    L'unicità del disegno criminoso richiede un'anticipata e unitaria ideazione delle violazioni; la sola omogeneità delle modalità e dei luoghi non è sufficiente quando vi sia un significativo intervallo temporale tra i reati (nel caso concreto la distanza temporale ha portato all'esclusione della continuazione)

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda le modalità di determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità che la motivazione espliciti la corretta base edittale e le ragioni della dosimetria, motivazione che nel caso concreto risultava insufficiente sul punto della pena minima

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla motivazione della pena; la Corte ha affermato che la determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione adeguata e che la valutazione della diminuzione per il tentativo e degli altri elementi va compiuta congruamente dal giudice

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferito nella doglianza sulla continuazione esterna; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei requisiti per la continuazione sia questione di merito e, nel caso concreto, correttamente valutata dalla Corte territoriale

  • art. 53 legge n. 689 del 1981

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva; la Corte ha ritenuto che la relativa valutazione dipenda dalla determinazione della pena da sostituire (momento successivo) e pertanto la questione è stata assorbita dal rinvio sulla determinazione della pena

  • artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981

    Richiamate dalla difesa in relazione ai criteri di concessione delle misure alternative; la Corte ha osservato che la scelta deve fondarsi su un complesso di elementi emersi nel processo e non soltanto sulla personalità desunta dai precedenti

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Citata nella doglianza difensiva relativa alla cornice edittale applicabile al momento del fatto; la Corte ha però ritenuto necessario verificare la normativa cronologicamente successiva e applicabile effettivamente al fatto (e ha rilevato che la Corte territoriale aveva errato nel considerare il minimo in 4 anni)

  • legge n. 36 del 2019, art. 5, comma 1, lett. a

    Richiamata nel giudizio sulla corretta individuazione della cornice edittale: la Corte di cassazione ha concluso che, al momento del fatto, la pena minima rilevante non poteva essere quella assunta dai giudici di merito, imponendo il rinvio per nuova determinazione della pena

Massime di principio

  • Verificare sempre la normativa penale vigente alla data del fatto: la corretta cornice edittale (minimi e massimi) è fondamentale e la sua errata applicazione comporta annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La qualifica del tentativo (art. 56 c.p.) incide sulla diminuzione della pena, ma l'entità della riduzione e la determinazione della pena base restano valutazioni di merito che richiedono motivazione adeguata.
  • Nel furto in abitazione il giudice può tenere conto anche del danno non patrimoniale (es. percezione di insicurezza della vittima); la sola valutazione della esiguità del danno economico non esclude automaticamente la rilevanza di altri pregiudizi.
  • Il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti è discrezionale: è legittimo purché sorretto da motivazione sufficiente che confronti gli elementi favorevoli e sfavorevoli alla persona.
  • La configurazione della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e preordinato; la contiguità fattuale e la somiglianza delle modalità non bastano se intercorre un rilevante intervallo temporale o se i reati sono frutto di deliberazioni autonome.
  • La concessione di misure alternative alla detenzione deve fondarsi su una valutazione complessiva e motivata dell'idoneità rieducativa e del rischio di recidiva, non su affermazioni generiche riguardanti la personalità dell'imputato.

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