Cassazione Civile, Ordinanza n. 08145/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, relativo a un provvedimento del Tribunale che aveva condannato una società a restituire somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica nell'ambito di un rapporto di somministrazione. La Corte tributaria d'appello ha accolto il gravame della società, ritenendo che tale pronuncia giudiziale fosse soggetta a imposta di registro in misura fissa, perché riconducibile alla categoria degli atti che dichiarano la nullità, pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto, con effetti meramente restitutori. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere assoggettato alla diversa disciplina prevista per le sentenze di condanna al pagamento di somme, essendo stata la condanna alla restituzione emessa in un contesto di rapporti contrattuali validi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, secondo cui la pronuncia di condanna alla restituzione di somme indebitamente versate, in conseguenza della sopravvenuta caducazione del titolo giustificativo per incompatibilità della norma interna con il diritto unionale, ha natura essenzialmente restitutoria e ricade nella previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, applicabile in misura fissa. La Corte ha escluso l'applicabilità della lett. b), che presuppone la fisiologica validità del rapporto da cui derivano le obbligazioni oggetto della condanna. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
è ritenuto non applicabile alle sentenze di mera restituzione, perché presuppone la validità fisiologica del rapporto da cui nasce la condanna al pagamento o alla consegna.
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
si applica in misura fissa ai provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto, nonché ai provvedimenti che attestano la mancanza o la caducazione del titolo con funzione meramente restitutoria.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
non trova applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo, secondo la Corte.
art. 2033 c.c.
regola la ripetizione dell'indebito oggettivo, che presuppone un pagamento privo di causa e ha funzione recuperatoria/restitutoria.
art. 1419, comma 2, c.c.
richiamato come esempio di nullità parziale del contratto, equiparata ai fini dell'imposta di registro ai provvedimenti di nullità o annullamento.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento di definizione anticipata e opposizione alla proposta del relatore.
art. 380-bis n. 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione collegiale a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Direttiva 2008/118/CE
la norma interna istitutiva dell'addizionale sull'energia elettrica viene considerata incompatibile con il diritto unionale.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la previsione che assoggetta a imposta fissa le sentenze di nullità, annullamento o risoluzione va interpretata restrittivamente e non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati.
- La sentenza che accoglie una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, quando elimina un pagamento privo di causa o conseguente alla caducazione del titolo originario, ha funzione meramente restitutoria e non integra una condanna al pagamento in senso fisiologico.
- Ai fini dell'imposta di registro, la disposizione che tassa le sentenze di condanna al pagamento o alla consegna presuppone l'esistenza valida del rapporto obbligatorio da cui nasce la pretesa; se il titolo è venuto meno, la disciplina applicabile è quella dei provvedimenti che caducano il rapporto o producono effetti restitutori.
- La ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è esperibile sia quando manca ab origine la causa del pagamento sia quando la causa originaria viene meno successivamente per nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o altra caducazione del rapporto.
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