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Sentenza

Sentenza n. 729/2026 - Venezia, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 25 gennaio 2024, notificato in data 3 febbraio 2024, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- il 6 dicembre 2021, in permesso di lavoro subordinato; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato nel dicembre 2021 e valido fino all'11 ottobre 2023, aveva chiesto nel maggio 2023 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l'istanza irricevibile per due ragioni autonome: l'assenza del necessario visto d'ingresso per motivi di lavoro e la mancata previsione, nella normativa vigente, della conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo l'applicabilità del regime transitorio previsto per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 o per i casi in cui la Questura avesse invitato lo straniero a presentare l'istanza, nonché la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. In sede di discussione ha sostenuto che il visto d'ingresso rileverebbe soltanto ai fini dell'ingresso in Italia e non costituirebbe motivo ostativo alla conversione, ma tale argomentazione non era stata formulata come specifica censura nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il provvedimento impugnato era plurimotivato e fondato su due autonome ragioni: l'assenza del visto d'ingresso per lavoro e l'asserita non convertibilità del titolo di protezione speciale. Il ricorrente ha contestato soltanto la seconda ragione, invocando il regime transitorio dell'art. 7 d.l. n. 20/2023, ma non ha censurato specificamente la motivazione relativa alla mancanza del visto. Le deduzioni formulate soltanto in udienza non potevano integrare il ricorso né introdurre una nuova censura. Anche l'eventuale fondatezza della tesi sulla convertibilità del permesso non avrebbe quindi potuto condurre all'annullamento dell'atto, poiché sarebbe rimasta integra l'altra autonoma ragione ostativa. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, in presenza di un atto fondato su motivazioni autonome, la mancata contestazione anche di una sola di esse determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese sono state compensate; è stato confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 20/2023

    regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data del 10 marzo 2023

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la persistente convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale nei casi disciplinati dal regime transitorio; il TAR non ha esaminato nel merito la fondatezza della tesi, perché l'altra motivazione autonoma dell'atto non era stata contestata.

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    La norma, nella formulazione antecedente alla riforma del 2023, è stata richiamata con riguardo alla possibile convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della riforma; la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    comunicazione dell'avviso dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La violazione è stata dedotta dal ricorrente per l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome e ciascuna è idonea, da sola, a sorreggerlo, il ricorso deve contestare specificamente tutte le ragioni giustificatrici dell'atto.
  • La mancata impugnazione di una motivazione autonoma determina il difetto di interesse all'esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni, perché anche il loro eventuale accoglimento non consentirebbe di ottenere l'annullamento dell'atto.
  • Le deduzioni formulate per la prima volta in udienza non possono sostituire o integrare specifiche censure non contenute nel ricorso e non possono superare l'inammissibilità derivante dalla mancata contestazione di una motivazione autonoma.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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