Cassazione Penale, Sentenza n. 12774/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impedimento all'ammissione al gratuito patrocinio: il ricorrente, cittadino di Stato non appartenente all'UE, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con autocertificazione e con la prova di una richiesta inviata al Consolato della Tunisia il giorno precedente l'udienza. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarò inammissibile l'opposizione al provvedimento che aveva respinto l'istanza, ritenendo che non fosse stata dimostrata l'impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dagli artt. 79 e 94 del DPR 115/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui, per gli stranieri extracomunitari, l'istanza di gratuito patrocinio deve essere corredata della certificazione consolare ovvero, in caso di impossibilità, di una dichiarazione sostitutiva unitamente alla dimostrazione dell'impossibilità stessa. Tale impossibilità va valutata in senso relativo, tenendo conto dell'urgenza difensiva e della diligenza dell'interessato nel richiedere la certificazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non fossero dimostrate esigenze di urgenza incompatibili con i tempi di ottenimento della certificazione e che la richiesta al Consolato, inoltrata solo il giorno prima dell'udienza, non dimostrasse l'impossibilità sopravvenuta; pertanto la decisione di inammissibilità del giudice di merito era corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n.115/2002, art.94
"in caso di impossibilità di produrre la documentazione reddituale di cui all'art. 79, comma 3 (ossia la documentazione reddituale richiesta alla autorità consolare del paese di origine) questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato"
La Corte interpreta l'art.94 nel senso che la dichiarazione sostitutiva è ammessa solo se è dimostrata l'impossibilità di produrre la certificazione consolare; l'accertamento dell'impossibilità è rimesso al giudice e va modulato in relazione all'urgenza della difesa e alla diligenza dell'interessato.
D.P.R. n.115/2002, art.79
Stabilisce l'obbligo di produrre la documentazione reddituale del paese d'origine per i cittadini extracomunitari; se tale documentazione non può essere prodotta, viene sostituita dalla dichiarazione sostitutiva solo se l'impossibilità è adeguatamente dimostrata.
art.99, comma 3 d.P.R. n.115/2002; artt. 571, comma 3 e 613 c.p.p.
Utilizzati per ribadire la legittimazione autonoma del difensore ad impugnare il provvedimento di inammissibilità o rigetto dell'istanza di patrocinio; il procedimento di ammissione al beneficio è collaterale rispetto al processo penale principale ma richiede coordinamento con le norme processuali generali.
Sentenza Corte Costituzionale n.157/2021
"la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilità per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiesta certificazione."
La Corte Costituzionale chiarisce che l'onere probatorio relativo all'impossibilità di ottenere la certificazione consolare si colloca nella logica dell'autoresponsabilità: l'impossibilità è da intendere in senso relativo e si dimostra con il comportamento diligente dell'interessato e con la dimostrazione che i tempi di risposta sarebbero incompatibili con l'urgenza difensiva.
Massime di principio
- Il difensore è legittimato ad impugnare autonomamente il provvedimento di inammissibilità o rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio.
- Per cittadini extracomunitari occorre allegare la certificazione consolare o, in caso di impossibilità, una dichiarazione sostitutiva accompagnata dalla dimostrazione di tale impossibilità.
- L'impossibilità di produrre la certificazione consolare è valutata in senso relativo: va dimostrata la diligenza dell'interessato nella richiesta e che i tempi necessari per ottenere la certificazione sarebbero incompatibili con l'urgenza della difesa.
- La semplice produzione tardiva della richiesta al consolato (es. il giorno prima dell'udienza) è spesso insufficiente a provare l'impossibilità, a meno che siano documentate ragioni concrete di urgenza o ostacoli obiettivi.
- Il giudice possiede discrezionalità nel valutare l'impossibilità e può, se necessario, attivare poteri istruttori (ad es. interpellare le autorità consolari), ma non è tenuto ad attivarli quando non emergono esigenze difensive incompatibili con i tempi di rilascio della certificazione.
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