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Sentenza

Sentenza n. 1782/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda a 57 anni e 9 mesi, con oltre 35 anni di servizio, ha domandato l'accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010, con conseguente rideterminazione del TFS. L'INPS aveva escluso il beneficio nella liquidazione e non aveva dato seguito alla diffida dell'interessato. Il ricorrente ha chiesto anche interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS ha chiesto che fosse ordinata al Ministero della Difesa la trasmissione del modello PL2 e che, dopo la trasmissione e la riliquidazione, fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico. Ha respinto la richiesta dell'INPS relativa al modello PL2: l'Istituto, quale soggetto erogatore, è titolare del potere di rielaborare le informazioni trasmesse dal datore di lavoro, ricostruire la carriera e quantificare il TFS e non ha indicato quali dati concretamente mancassero rispetto alla documentazione già prodotta. Nel merito, applicando l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ha ritenuto che il ricorrente avesse maturato i requisiti anagrafici e contributivi dell'art. 6-bis d.l. 387/1987: era stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. Ha quindi accolto il ricorso e accertato l'obbligo dell'INPS di applicare i sei scatti al TFS e determinare la differenza residua dovuta, con interessi legali. Ha negato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, richiamando l'art. 16, comma 6, l. 412/1991. Ha condannato l'INPS alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    Le controversie concernenti i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Sulla scorta della documentazione allegata al ricorso risulta che alla data di cessazione dal servizio del ricorrente risultavano sussistenti i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art 6-bis D.L. n. 387/1987, in quanto il ricorrente è stato collocato a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno.

    Il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS spetta al personale che cessa dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è stato ritenuto una decadenza ostativa, sulla base dell'orientamento del Consiglio di Stato richiamato dal TAR.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.

    La disposizione conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 è applicabile al calcolo del TFS del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.
  • Il collocamento a riposo a domanda non esclude il beneficio dei sei scatti quando l'interessato abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 non può essere trattato come decadenziale in assenza di una previsione chiara in tal senso.
  • L'INPS, quale soggetto erogatore del TFS, non può subordinare la riliquidazione alla mera trasmissione di un modello da parte dell'amministrazione datrice di lavoro senza indicare quali dati siano effettivamente mancanti rispetto alla documentazione disponibile.
  • Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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