Cassazione Civile, Ordinanza n. 25765/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio la coniuge ed erede del proprio assistito deceduto, chiedendo il pagamento di euro 4.000 quale compenso convenzionalmente pattuito per l'attività professionale svolta in favore del de cuius. La convenuta aveva eccepito la prescrizione e l'estinzione del credito. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, il Tribunale aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, dichiarando il credito prescritto. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2946, 2947, 1230 e 1235 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non dall'incarico originario del 1996 ma da un successivo accordo novativo del 2002. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che il giudice d'appello non avesse considerato la novazione del 2002, che avrebbe trasformato il termine di prescrizione da triennale a decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., perché facevano riferimento a una scrittura privata e a deposizioni testimoniali senza indicare adeguatamente quando fossero stati prodotti, dove fossero reperibili e quale fosse il loro contenuto rilevante; inoltre non era specificato se e quando la novazione fosse stata dedotta in giudizio, né risultavano riportati gli atti di controparte utili a fondare la pretesa non contestazione. La Corte ha aggiunto che le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato, sul piano sostanziale, che il giudice di appello aveva logicamente ritenuto non provata una novazione idonea a mutare il regime prescrizionale e aveva comunque evidenziato che, anche assumendo l'accordo del 2002, il termine triennale sarebbe comunque spirato prima della citazione del 2009. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
invocato dal ricorrente come termine ordinario di prescrizione decennale, ma non ritenuto applicabile alla fattispecie sulla base delle censure svolte
art. 2947 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro della doglianza sulla prescrizione, ma non decisivo
art. 1230 c.c.
richiamato per sostenere l'esistenza di una novazione dell'obbligazione
art. 1235 c.c.
richiamato insieme all'art. 1230 c.c. in tema di novazione
art. 2956 n. 2 c.c.
richiamato dalla sentenza impugnata come termine triennale di prescrizione del credito professionale
art. 366, n. 6, c.p.c.
la mancata specifica indicazione di atti, documenti e deposizioni richiamati nel ricorso comporta inammissibilità delle censure
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione, ma senza superare il vaglio di ammissibilità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti, scritture private e testimonianze impone il rigoroso rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c.: occorre indicare specificamente dove gli atti siano stati prodotti o reperibili e riportarne il contenuto essenziale rilevante per la censura.
- Le doglianze che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- Chi invoca una novazione per mutare il regime della prescrizione deve allegare e dimostrare in modo puntuale il fatto novativo e la sua deduzione nel giudizio di merito.
- In tema di compensi professionali, il creditore che contesti l'eccezione di prescrizione deve indicare e provare gli atti interruttivi o gli elementi idonei a impedire la maturazione del termine prescrizionale.
- La mera memoria illustrativa non può supplire alle carenze di specificità e di localizzazione degli atti richiesti dal ricorso per cassazione.
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