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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n° 51/2025 pronunciata in data 27 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 29 gennaio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 182/2024, con cui, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: MARIA CRISTINA BRUNO per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di Euro 1.000,00; LUANA PANELLI per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di Euro 1.500,00; KAREN VINCIGUERRA, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di Euro 1000,00.

Giustizia amministrativa202503319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva riconosciuto il diritto al contributo annuo per la formazione e liquidato le somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratrici precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, passata in giudicato, con cui era stato accertato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione e disposto il pagamento delle somme maturate durante i rapporti di lavoro a termine. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto le somme dovute a due ricorrenti, mentre non ha eseguito il giudicato nei confronti della terza ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti delle due ricorrenti che avevano ricevuto il pagamento delle somme spettanti, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla ricorrente rimasta insoddisfatta, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di pagarle le somme liquidate dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. La decisione dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo e predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore integralmente soddisfatto.
  • Quando l'amministrazione ha eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina l'integrale adempimento della residua obbligazione entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • L'esecuzione spontanea solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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