Cassazione Penale, Sentenza n. 11225/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace che lo ha condannato per lesioni personali, denunciando errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione derivante dall'esercizio dell'attività sportiva. Sostiene che l'azione si sia svolta durante il gioco e non in fase di gioco fermo, che non vi fosse alcuno scontro verbale o provocazione, che la condotta non violasse le regole sportive e che l'arbitro non abbia sanzionato l'episodio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero di tipo probatorio e mirassero a una rivalutazione delle prove, cosa che non è consentita in questa sede. Ha confermato la ricostruzione del giudice di pace, secondo cui l'imputato ha colpito la persona offesa durante una fase di gioco fermo (recupero del pallone fuori dal campo), con volontarietà e non come manifestazione del solo agonismo sportivo. È stata esclusa l'applicabilità della scriminante sportiva in base alla giurisprudenza richiamata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, avendo rilevato profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Sez. 5, n. 21120 del 29/01/2018 (Rv. 273203)
Giurisprudenza che delimita la scriminante sportiva: non si applica quando manca un collegamento funzionale tra evento lesivo e competizione, quando la violenza è sproporzionata rispetto al gioco o quando la finalità è prevalentemente lesiva.
Sez. 5, n. 42114 del 04/07/2011 (Rv. 251703)
Principio secondo cui il 'rischio consentito' nello sport non copre aggressioni dolose compiute al di fuori di un'azione ordinaria di gioco; l'azione di gioco è collegata alla presenza del pallone o a movimenti funzionali alla tattica, non a qualsiasi evento verificatosi in campo.
Massime di principio
- La scriminante dell'attività sportiva si applica solo se sussiste un chiaro collegamento funzionale tra la condotta e la dinamica di gioco e la violenza non è sproporzionata rispetto alla natura dell'azione sportiva.
- Gli atti compiuti durante una fase di gioco fermo o al di fuori dell'azione ordinaria (es. recupero della palla fuori dal campo) sono più facilmente qualificabili come aggressioni non coperte dalla scriminante sportiva.
- La mancata sanzione dell'arbitro non determina automaticamente la liceità penale della condotta: la valutazione penale può ritenere la condotta volontaria e sproporzionata anche se l'arbitro non ha visto o punito l'evento.
- I motivi di impugnazione che si limitano a chiedere la rivalutazione delle prove sono spesso dichiarati inammissibili: l'appello alla Corte di legittimità/dei giudici superiori deve fondarsi su vizi di diritto o macroscopici vizi logici nella motivazione, non su una diversa valutazione probatoria.
- Proporre ricorso senza adeguata base giuridica o con errori riconducibili alla volontà dell'impugnante può comportare sanzioni economiche, inclusa la condanna alla Cassa delle Ammende.
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