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Ordinanza

Ordinanza n. 238/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio impiego personale marescialli brigadieri appuntati e carabinieri, recante rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, adottato in data 8.04.2025 e notificato al ricorrente in data 28.01.2026; - nonché, ove occorra, del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, n. prot. -OMISSIS-; - nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse azionato, della successiva determinazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, notificata il 28.02.2026, con cui il ricorrente è stato trasferito presso la sede di -OMISSIS-; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, nonché successivo trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso altra sede per assistere un familiare in situazione rilevante ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, deducendo l'illegittimità dell'atto e chiedendone la sospensione cautelare. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto e, per quanto occorrer possa, il successivo trasferimento d'autorità presso una diversa sede di servizio. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo. Il TAR ha rilevato d'ufficio, nei limiti propri della fase cautelare, due possibili profili concorrenti di inammissibilità: il diniego era stato superato, quanto alla valutazione delle esigenze organizzative e di servizio, dal sopravvenuto trasferimento d'autorità del ricorrente, sicché un eventuale annullamento non avrebbe prodotto concreta utilità, dovendo l'istanza essere rivalutata con riferimento all'attuale sede di servizio; inoltre, benché il trasferimento fosse stato espressamente impugnato nell'epigrafe, il ricorso non conteneva motivi riferibili a tale determinazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il ricorso presentasse possibili profili di inammissibilità tali da impedire, allo stato, la concessione della sospensione: da un lato, la sopravvenuta modifica della sede di servizio aveva superato la precedente valutazione amministrativa sulle esigenze organizzative e rendeva non concretamente utile l'eventuale annullamento del diniego originario; dall'altro, il trasferimento d'autorità era stato impugnato formalmente, ma senza la deduzione di motivi specificamente rivolti contro tale atto. La decisione è limitata alla delibazione cautelare e non definisce il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    I presupposti per l'assegnazione temporanea devono essere valutati con riguardo all'attuale sede di servizio e alla situazione organizzativa e di servizio esistente al momento della nuova valutazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la possibile inammissibilità del ricorso ha escluso l'accoglimento della sospensione.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'adozione di un diniego di assegnazione temporanea fondato anche su esigenze organizzative e di servizio, interviene il trasferimento del dipendente a una diversa sede, l'eventuale annullamento del diniego originario può risultare privo di concreta utilità, poiché i presupposti dell'assegnazione devono essere rivalutati in rapporto alla sede di servizio attuale.
  • L'impugnazione di un provvedimento indicato nell'epigrafe del ricorso non è sufficiente, da sola, a devolvere validamente al giudice la relativa controversia: occorre formulare motivi specificamente riferibili a quell'atto.
  • La presenza di possibili profili di inammissibilità della domanda principale giustifica il rigetto dell'istanza cautelare, senza necessità di procedere a una compiuta valutazione del fumus e del periculum propri della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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