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Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5520/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19296/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202506577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per tre annualità, con conseguente obbligo del Ministero di attribuire un buono elettronico complessivo di € 1.500,00 e di pagare le spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza era ammissibile perché diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e che erano rispettati i termini processuali nonché il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Al commissario è stato attribuito il compito di porre in essere anche gli adempimenti contabili necessari, precisando che l'insufficienza o l'assenza di stanziamenti e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento, spontaneo o commissariale, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione dell'eventuale penalità maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l'effettività dell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente.

  • art. 115 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla notifica del titolo esecutivo e all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato scelto il commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo rimasto ineseguito grava su una pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del giudicato entro un termine prefissato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo funzionale a sollecitare l'adempimento, senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato; è quindi legittimo fissare un criterio parametrato agli interessi legali e un tetto massimo correlato all'importo dovuto.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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