Sentenza del 31/05/2016 n. 11303 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al ritardato versamento, da parte della società, delle imposte a saldo IRPEG, ILOR e imposta sul patrimonio netto per il 1995. La controversia riguardava il calcolo del termine mensile decorrente dall'approvazione del bilancio, avvenuta il 30 aprile 1996: la società aveva presentato la dichiarazione ed effettuato i versamenti il 31 maggio 1996, mentre l'Amministrazione riteneva scaduto il termine il 30 maggio. L'Agenzia contestava inoltre l'applicazione dell'esimente prevista per l'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che i termini mensili si calcolano secondo il criterio civile ex nominatione dierum: il termine scade allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni del periodo. Pertanto, essendo il termine iniziato il 1° maggio dopo l'approvazione del bilancio del 30 aprile, la scadenza era il 30 maggio e non il 31 maggio. La Corte ha inoltre escluso l'obiettiva incertezza normativa, poiché il giudice di merito non aveva individuato una pluralità di disposizioni equivoche né specifici elementi positivi di confusione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, pari a 1.600 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 2
I versamenti a saldo dovevano essere effettuati nel termine entro cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi, individuato nel caso concreto entro un mese dall'approvazione del bilancio.
Il termine mensile decorre dall'approvazione del bilancio e scade allo spirare del giorno corrispondente del mese successivo, secondo il sistema di computazione civile.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 8
Richiamato come base normativa per la disciplina dei termini dei versamenti a saldo delle imposte.
Codice civile, art. 2963, comma 4
Per i termini mensili o annuali il decorso si compie allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, senza considerare il numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 2
Richiamato insieme all'art. 2963 c.c. quale fondamento del criterio di computazione civile dei termini mensili.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
L'esimente opera solo quando la disciplina applicabile presenti una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento sia concettualmente difficoltoso per un'equivocità oggettiva, tale da rendere incerto il risultato interpretativo anche per il giudice. Non basta una diversa interpretazione sostenuta dal contribuente.
Massime di principio
- Nei termini espressi in mesi, la scadenza cade nel giorno numericamente corrispondente del mese finale; non si calcolano semplicemente trenta giorni né si aggiunge automaticamente un giorno.
- La tutela dell'affidamento e l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiedono un'incertezza oggettiva e qualificata, derivante da norme realmente contraddittorie o difficili da coordinare.
- Una mera difficoltà interpretativa del contribuente, anche se sostenuta da una lettura plausibile, non è sufficiente a escludere le sanzioni tributarie.
- Chi invoca l'obiettiva incertezza deve indicare concretamente le disposizioni tra loro confliggenti o gli elementi normativi positivi che abbiano generato la confusione.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito, rigettando la domanda originaria.
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