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Ordinanza

Ordinanza n. 1887/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento n. 20250036533 del 15.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202602232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 6-bis del d.P.R. 334/2004, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR aveva già disposto, con decreto, un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, consistente nel deposito di una relazione di chiarimenti sulla fattispecie descritta nel ricorso. Poiché tale incombente non risultava adempiuto, il Collegio ha ritenuto necessario rinnovare l’ordine istruttorio, chiedendo al Ministero una relazione puntuale e dettagliata, da redigere sulla base della documentazione già versata in atti e delle prescrizioni relative ai mezzi di sussistenza minimi richiesti allo straniero, contenute nella tabella allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000.

La decisione

Il TAR ha riservato ogni decisione sull’istanza cautelare e non ha deciso, allo stato, sulla legittimità del diniego del visto né sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha rinnovato l’ordine istruttorio nei confronti dell’amministrazione, disponendo il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda. Ha inoltre onerato il ricorrente di notificare l’ordinanza alla sede diplomatica che ha adottato il provvedimento, anche tramite PEC, entro 48 ore dalla comunicazione dell’ordinanza, e il rappresentante dell’ufficio consolare di depositare la relazione tramite PAT o PEC entro il quarto giorno precedente la nuova camera di consiglio. La decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del diniego del visto impugnato; il provvedimento non ne interpreta il contenuto.

  • art. 6-bis d.P.R. 334/2004

    Richiamato quale ulteriore base normativa del diniego del visto; il provvedimento non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la decisione è stata riservata dopo il rinnovo dell’incombente istruttorio.

  • Direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000, Tabella sui mezzi di sussistenza minimi per lo straniero

    Indicata come parametro documentale e regolativo alla luce del quale l’amministrazione deve predisporre la relazione di chiarimenti.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare richiede chiarimenti non forniti dall’amministrazione, il giudice può rinnovare l’ordine istruttorio e riservare la decisione cautelare fino all’acquisizione degli elementi necessari.
  • Nelle controversie relative al diniego di un visto d’ingresso, l’amministrazione consolare può essere onerata di fornire una relazione puntuale sulla fattispecie concreta, anche con riferimento al rispetto delle prescrizioni sui mezzi minimi di sussistenza dello straniero.
  • Il giudice può porre a carico del ricorrente la notificazione dell’ordinanza istruttoria alla sede diplomatica che ha adottato il provvedimento, stabilendo termini perentori e modalità specifiche per il successivo deposito della relazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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