Sentenza n. 867/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della nota provvedimentale prot. n. -OMISSIS-del 19 maggio 2025, notificata in data successiva, recante il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992; - della nota di avvio al procedimento prot. n.-OMISSIS- del 18 marzo 2025; - di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 presso una sede prossima a quella di residenza dei genitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, nonché la precedente comunicazione di avvio del procedimento. Con un unico motivo articolato ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe erroneamente fatto prevalere le esigenze di buon andamento e organizzazione degli uffici rispetto all’interesse assistenziale connesso alla condizione dei genitori disabili. La controversia riguardava, in particolare, la verifica della disponibilità, presso la sede richiesta, di una posizione organica compatibile con il ruolo, il grado e la professionalità del militare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha qualificato il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 come posizione di interesse legittimo, il cui riconoscimento richiede il bilanciamento tra l’interesse del richiedente e le esigenze pubbliche di organizzazione e buon andamento. L’inciso “ove possibile” impone che, presso la sede richiesta, esista una posizione organica vacante e utilizzabile in relazione al ruolo, al grado e alla specifica professionalità del dipendente. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva fornito dati occupazionali analitici, attestando la piena alimentazione organica della sede richiesta e l’assenza di una collocazione utile per il militare, sia in relazione alla professionalità posseduta sia alle posizioni previste per ruolo e grado. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente, non meramente assertiva e coerente con l’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010. Il diniego è quindi risultato immune dai vizi dedotti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
L’assegnazione temporanea per assistere il familiare disabile non costituisce un diritto incondizionato, ma è subordinata alla possibilità organizzativa e alla disponibilità di una posizione compatibile presso la sede richiesta, nell’ambito del bilanciamento tra interesse assistenziale ed esigenze dell’amministrazione.
art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010
nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
Per il personale militare, l’applicazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 è subordinata alla presenza, nella sede richiesta, di posizioni organiche vacanti compatibili con il ruolo e il grado del dipendente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 coinvolge una posizione di interesse legittimo e non attribuisce al dipendente un diritto incondizionato al trasferimento; l’amministrazione deve bilanciare l’interesse assistenziale con le esigenze di organizzazione e buon andamento del servizio.
- L’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 richiede che presso la sede richiesta esista una posizione organica vacante e concretamente utilizzabile in relazione al ruolo, al grado e alla professionalità del dipendente.
- Per il personale militare, il diniego dell’assegnazione temporanea è legittimo quando l’amministrazione dimostri, con dati occupazionali specifici e verificabili, l’assenza nella sede richiesta di posizioni organiche compatibili con il ruolo e il grado dell’interessato.
- La motivazione del diniego è sufficiente quando espone in modo analitico la situazione della dotazione organica della sede richiesta e chiarisce perché il dipendente non possa esservi utilmente collocato, anche in relazione alla professionalità posseduta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →