Cassazione Penale, Sentenza n. 48564/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania per vizio di violazione di legge e difetto di motivazione: si è censurato che la Corte avrebbe dedotto la maggiore pericolosità del ricorrente unicamente dai precedenti penali e non dalla concreta valutazione del nuovo fatto criminoso, senza verificare se la reiterazione dimostrasse una maggiore colpevolezza o pericolosità personale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva: i precedenti penali sono stati considerati non come mero riscontro formale ma per delineare il profilo criminale che, unitamente al nuovo fatto e alla circostanza che le precedenti carcerazioni non hanno avuto effetto deterrente, dimostra una scelta di vita del ricorrente e una accresciuta capacità delinquenziale. Confermata dunque l'applicazione della recidiva e la riforma della pena come operata in appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale
Individua il fatto-reato contestato: la violazione degli obblighi imposti dalla misura di sorveglianza speciale
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Norma sulla recidiva: disciplina l'incremento della pena in presenza di precedenti; il suo accertamento richiede valutazione concreta della reiterazione e della maggiore offensività o pericolosità del reo, non il mero riscontro formale dei precedenti
Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Rv. 247838) - giurisprudenza
"... in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali"
Fornisce il criterio applicativo: la recidiva va accertata mediante valutazione concreta e plurifattoriale della personalità, della natura e dell'omogeneità dei reati e della pregnanza del nuovo fatto rispetto al profilo criminoso del soggetto
Massime di principio
- La contestazione della recidiva impone al giudice una valutazione concreta e motivata: non basta l'accertamento formale dei precedenti, occorre verificare se la reiterazione indichi effettiva maggiore pericolosità o riprovevolezza
- I precedenti penali possono essere utilizzati legittimamente per delineare il profilo criminale del reo e per valutare se il nuovo reato dimostri una scelta di vita o inefficacia delle misure detentive come deterrente
- Per resistere all'applicazione della recidiva, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di omogeneità o rilevanza del nuovo reato rispetto al passato criminale, l'occasionalità della recidiva o la mancanza di indice di maggiore pericolosità
- Nelle motivazioni del giudice devono comparire i parametri indicati dalla giurisprudenza (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, profili individuali): la loro mancanza o lacunosità può costituire motivo di impugnazione
- In pratica, se i precedenti e le recidive mostrano che le carcerazioni non hanno avuto effetto deterrente e c'è una ripetizione coerente di comportamenti offensivi, è probabile che il giudice applichi la recidiva e aumenti la pena
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