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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Accertamenti cd. a tavolino - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Applicabilità - Esclusione - Limiti e condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente contestava la validità degli accertamenti catastali svolti d'ufficio senza previa convocazione per un contraddittorio endoprocedimentale, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) che disciplina il contraddittorio in materia di verifiche fiscali

La decisione

la Corte ha ritenuto che non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria salvo nelle ipotesi di tributi armonizzati; l'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 si applica soltanto per le verifiche eseguite mediante accessi o ispezioni nei locali dove il contribuente esercita attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Di conseguenza, gli accertamenti 'a tavolino' non determinano automaticamente l'illegittimità per mancato contraddittorio. Inoltre la Corte ha precisato che, anche quando il contraddittorio fosse dovuto, il contribuente non può limitarsi a lamentarne la mancata instaurazione: ha l'onere di indicare specificamente quali difese avrebbe potuto utilmente svolgere se il contraddittorio fosse stato esperito. Sulla base di tali principi l'impugnazione è stata respinta (ovvero dichiarata infondata) nei limiti in cui il mancato contraddittorio era l'unica doglianza

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    art. 12, co. 7, l. n. 212/2000

    va interpretato in senso restrittivo: obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera solo nelle ipotesi di verifiche effettuate mediante accessi o ispezioni nei locali destinati all'esercizio di attività economiche; non si estende automaticamente agli accertamenti 'a tavolino'

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 27420/2018, 11283/2016, 24823/20

    conferma l'indirizzo secondo cui non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio nei procedimenti tributari extra-armonizzati e ribadisce l'onere del contribuente di specificare le difese pretermesse in caso di mancato contraddittorio

Massime di principio

  • Non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli accertamenti tributari: la tutela si applica pienamente solo nelle ipotesi previste dalla normativa (es. verifiche con accessi/ispezioni nei locali dell'attività).
  • Gli accertamenti 'a tavolino' (basati su documenti, banche dati, ecc.) non comportano automaticamente l'illegittimità per mancato contraddittorio; la loro validità va valutata sui presupposti di legge.
  • Quando il contraddittorio è effettivamente dovuto (per esempio dopo accessi/ispezioni), il contribuente che denunzia la sua omissione deve indicare con precisione quali argomentazioni o prove avrebbe potuto tempestivamente offrire e in che modo queste avrebbero inciso sull'esito dell'accertamento.
  • Il mancato contraddittorio, se non specificamente dimostrato come lesivo delle concrete posizioni difensive del contribuente, non determina automaticamente l'annullamento dell'atto impositivo.
  • In casi simili è essenziale per il contribuente documentare e precisare le difese concrete pretermesse (prove, elementi probatori o questioni giuridiche) per ottenere tutela giudiziale.

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