Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2813/2026 - Roma, Sezione 2

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e per esso dall’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- (-OMISSIS-), sulle richieste dei ricorrenti volte alla presentazione della domanda di rilascio del visto “per studio”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e per esso dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- (-OMISSIS-), di provvedere in ordine alle menzionate istanze, attivando urgentemente l’iter previsto per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d’ingresso “per studio”, e per la conseguente condanna delle suddette Amministrazioni a provvedervi quanto prima e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta ex art. 117, comma 3, c.p.a., di nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202515906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle richieste di fissazione dell’appuntamento e di presentazione della domanda per il rilascio del visto d’ingresso per studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia nel Paese interessato, nonché per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle richieste volte ad attivare l’iter per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per studio entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato che l’Ambasciata aveva accolto la richiesta di fissazione dell’appuntamento per il rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’attività amministrativa sopravvenuta — l’accoglimento della richiesta di fissazione dell’appuntamento per il rilascio del visto — avesse soddisfatto la pretesa oggetto del ricorso avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell’esito del giudizio e dell’ingente numero di richieste di visto gravanti sull’Ambasciata. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione contro il silenzio e della richiesta di nomina di un commissario ad acta.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., a seguito della trattazione in camera di consiglio e dell’avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’amministrazione adotta nelle more del processo l’attività richiesta dal ricorrente, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La fissazione dell’appuntamento presso l’autorità diplomatica per la presentazione o il rilascio della domanda di visto costituisce attività amministrativa idonea, se corrispondente alla pretesa azionata, a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio contro il silenzio.
  • La richiesta di nomina del commissario ad acta non deve essere accolta quando, prima della decisione, l’amministrazione abbia adempiuto all’attività oggetto dell’azione contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.