Sentenza del 06/02/2015 n. 2215 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato la compensazione integrale delle spese di lite dopo la cessazione della materia del contendere relativa a una cartella di pagamento IVA e IRPEF per gli anni 1999-2000. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado per omessa motivazione sulle spese, che non fosse stata provata la comunicazione dello sgravio della cartella e che il principio della soccombenza virtuale imponesse la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'omessa motivazione della sentenza di primo grado costituisce motivo d'appello e consente al giudice di secondo grado di decidere direttamente la controversia, senza dover rimettere la causa al primo giudice. Ha inoltre chiarito che, in caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale impone di decidere sulle spese secondo gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, ma non esclude la possibilità di compensarle quando ricorrano motivi giustificativi. Nel caso concreto, la correttezza e collaborazione dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario, nonché lo sgravio della cartella, sono state ritenute sufficienti a giustificare la compensazione. Il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.500 euro di spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Rende applicabili, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile al processo tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Disciplina il regolamento e la liquidazione delle spese nel processo tributario.
Art. 91 c.p.c.
Prevede, in via generale, che le spese seguano la soccombenza; il principio è utilizzato anche per valutare la soccombenza virtuale quando il giudizio si chiude senza una decisione sul merito.
Art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione totale o parziale delle spese quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge e adeguatamente valutati dal giudice.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova, ma la censura relativa alla sua violazione non può essere utilizzata per contestare il semplice accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
Art. 115 c.p.c.
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, ma la sua violazione deve essere distinta dalla mera contestazione della valutazione probatoria.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Distingue i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto che alcune censure del contribuente fossero formulate con il motivo errato o fossero dirette a rivalutare i fatti.
Art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente alla Corte di correggere o integrare la motivazione giuridica quando il dispositivo della sentenza è conforme al diritto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
È stata richiamata dal contribuente, ma la decisione non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria termina per cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque decidere sulle spese valutando la soccombenza virtuale, cioè quale parte sarebbe risultata probabilmente soccombente se il giudizio fosse proseguito.
- La soccombenza virtuale non comporta automaticamente la condanna della controparte alle spese: può essere disposta la compensazione quando emergano condotte corrette, collaborative o altre circostanze giustificative valutate dal giudice.
- Se la sentenza di primo grado è priva di motivazione su un capo impugnato, il giudice d'appello può normalmente integrare la decisione e pronunciarsi direttamente, senza dover necessariamente rimettere la causa al primo giudice.
- In cassazione non è possibile contestare genericamente l'accertamento dei fatti o chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare uno specifico vizio di motivazione o una precisa violazione di legge, usando il corretto motivo di ricorso.
- La mancata prova, o la mancata comunicazione, dello sgravio costituisce principalmente una questione di fatto; per essere esaminata in cassazione deve essere dedotta nei limiti dei vizi ammessi per il giudizio di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere non determina necessariamente la vittoria sostanziale del contribuente: anche se la cartella viene sgravata, il giudice può valutare il comportamento complessivo delle parti e compensare le spese.
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