Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02557/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi della società, anche ai fini IRES, IRAP e IVA, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede sociale: appunti manoscritti, doppi preventivi di vendita e dichiarazioni di clienti. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello la CTR aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della curatela. L'Agenzia ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, comma 1, lett. d), dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso rilevanza probatoria, anche solo presuntiva, alla contabilità extracontabile e abbia mancato di porre a carico del contribuente l'onere di fornire prova contraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini il merito attenendosi al principio secondo cui la documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa costituisce valido elemento indiziario, idoneo a fondare l'accertamento salvo prova contraria del contribuente. La regolazione delle spese è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    La documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa può costituire base presuntiva dell'accertamento e, se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, giustifica la ricostruzione dei maggiori ricavi, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa è utilizzabile come elemento probatorio, pur se meramente presuntivo, anche in assenza di irregolarità formali della contabilità.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta acquisiti elementi indiziari idonei a fondare la pretesa fiscale, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario rispetto alle conclusioni dell'Ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge dedotto a fondamento del ricorso per censurare l'erronea esclusione di efficacia probatoria della contabilità parallela.

  • artt. 2709 c.c. e segg.

    Tra le scritture contabili rilevanti rientrano anche i documenti che registrano, in termini quantitativi o monetari, atti d'impresa o risultati economici, comprensivi della c.d. contabilità in nero.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede dell'impresa è liberamente valutabile dal giudice tributario come elemento indiziario, anche se consiste in annotazioni personali dell'imprenditore e anche se non emergano irregolarità formali della contabilità ufficiale.
  • La c.d. contabilità in nero, quando registri ricavi non dichiarati o operazioni non contabilizzate, può integrare presunzione grave, precisa e concordante idonea a sorreggere l'accertamento fiscale.
  • Il giudice non può escludere apoditticamente la rilevanza probatoria di tali documenti: deve invece valutarne il contenuto intrinseco e il raffronto con gli altri dati acquisiti e con la contabilità ufficiale.
  • In presenza di elementi indiziari idonei a fondare una ripresa a tassazione, l'onere di fornire la prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'insussistenza dei maggiori ricavi contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.