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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20767/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare per mancanza di stabile dimora. La difesa ha censurato la valutazione del Tribunale basata sulla comunicazione della madre (sostenendo che la signora Oldani si era dichiarata non disponibile solo per timore di far perdere al figlio un'opportunità di lavoro estera) e ha richiamato la regolare condotta dell'istante almeno dal 2011; inoltre ha fatto riferimento alla natura saltuaria del domicilio connessa a rapporti di lavoro a tempo determinato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su questioni di merito e su una diversa lettura dei dati probatori, non denunciando alcun travisamento di prova e introducendo elementi nuovi non sottoposti al Tribunale di sorveglianza. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza citata sul principio secondo cui, per escludere la colpa che giustifica l'imposizione della somma a favore della Cassa delle ammende, occorrono elementi che dimostrino l'assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per un nuovo esame del merito o per introdurre elementi probatori non prodotti in sede di merito; se il ricorso si limita a offrire una diversa lettura dei fatti, va dichiarato inammissibile.
  • Per ottenere misure alternative (affidamento in prova o detenzione domiciliare) è rilevante la prova di una stabile dimora; l'accertamento negativo del domicilio può legittimamente fondare il diniego.
  • Affinché la Cassazione possa sindacare gli accertamenti probatori occorre contestare un travisamento della prova o violazioni di diritto; mere contestazioni sulla valutazione dei fatti non consentono l'accesso al giudizio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova dell'assenza di colpa.
  • Quando si impugna una decisione che si fonda su accertamenti di fatto (es. domicilio), è necessario che eventuali elementi nuovi siano stati previamente prodotti e valutati in sede di merito; introdurli direttamente in cassazione è improprio.

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