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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 754 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Irap - Avviso di accertamento - Richiesta di "accertamento con adesione" - Partecipazione del Contribuente agli incontri con l'Amministrazione - "Fini dilatori" - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La finalità dilatoria non può essere desunta dalla sola mancata formulazione di una proposta conciliativa o di definizione. Poiché il contribuente aveva partecipato agli incontri e aveva utilizzato il contraddittorio per confutare l'accertamento, la richiesta di accertamento con adesione è stata ritenuta effettiva e non strumentale. La contestazione dell'Amministrazione relativa all'intento dilatorio è quindi risultata infondata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di accertamento con adesione presentata dal contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento IRAP. L'Amministrazione aveva ritenuto che la richiesta fosse preordinata a finalità dilatorie, anche perché il contribuente non aveva formulato una specifica proposta di definizione o di contestazione. Tuttavia, il contribuente aveva partecipato concretamente agli incontri convocati dall'Ufficio, manifestando la volontà di instaurare un effettivo contraddittorio, contestare i rilievi contenuti nell'avviso e produrre documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La procedura di reclamo e mediazione, nell'ambito applicabile, deve essere interpretata in modo da valorizzare l'effettiva partecipazione del contribuente al confronto con l'Amministrazione. La richiesta non può essere qualificata come dilatoria quando il contribuente prende parte agli incontri e svolge attività concreta di interlocuzione e difesa.

Massime di principio

  • La richiesta di accertamento con adesione non è dilatoria per il solo fatto che il contribuente non presenti immediatamente una proposta transattiva o di definizione.
  • La partecipazione effettiva agli incontri convocati dall'Amministrazione costituisce un elemento rilevante per dimostrare la genuinità della procedura.
  • Anche la produzione di documenti e la contestazione dei rilievi dell'avviso possono integrare un reale esercizio del contraddittorio, pur in assenza di un accordo finale.
  • L'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'intento dilatorio e non può presumere tale finalità dalla mancata adesione o dalla mancata formulazione di una proposta.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare prova delle convocazioni, della partecipazione agli incontri, delle osservazioni formulate e dei documenti depositati, così da evidenziare la natura effettiva e non strumentale dell'interlocuzione.

Testo integrale

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