Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00986/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di detenzione e trasporto di ingente quantità di cocaina (artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9/10/1990 n.309). Il ricorso deduceva due motivi: (1) la scelta della custodia in carcere era errata poiché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sarebbero stati adeguati dato che l'indagato agiva come autista e non poteva facilmente eludere il controllo; inoltre il ricorrente aveva motivato il rifiuto di indicare il committente per timore di ritorsioni; (2) mancata riqualificazione del fatto, che secondo la difesa andava ricondotto all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (illecita detenzione non finalizzata allo spaccio), sostenendo che il Ruggiero ignorasse si trattasse di cocaina.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame perché quest'ultimo non ha adeguatamente motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con controllo a distanza) rispetto alla custodia in carcere, limitandosi a valutazioni generiche sul collegamento del ricorrente al circuito criminoso e sul rischio di reiterazione. Per tale ragione ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio specificamente motivato sulla scelta della misura cautelare custodiale. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile: la diversa qualificazione del fatto non sarebbe stata idonea a produrre un vantaggio concreto in sede cautelare e, in ogni caso, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la ricostruzione in relazione all'entità del compenso e alle modalità di occultamento.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione relativo a inosservanza o errata applicazione di legge: impugnazione per vizio di motivazione e applicazione normativa in tema cautelare.

  • art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.

    Riferimento alle questioni connesse all'interrogatorio di garanzia e alla rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato; il ricorso richiamava le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio come elemento a favore della misura meno afflittiva.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che individua le esigenze cautelari (necessità di impedire la continuazione del reato o di recidere i legami con l'ambiente criminoso); la decisione della Cassazione richiede che il giudice motivi specificamente perché tali esigenze non possano essere salvaguardate con misure meno afflittive.

  • art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Art. 73 comma 1 e connessi (traffico e detenzione ai fini di spaccio): il Tribunale aveva ritenuto applicabile la fattispecie più grave; la difesa aveva chiesto la riqualificazione al comma 4 (detenzione non finalizzata allo spaccio), invocando l'ignoranza del tipo di stupefacente. La Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a incidere sulle esigenze cautelari.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riferimento all'aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti relativamente alle quantità e alle modalità; la gravità del fatto è stata valorizzata dal Tribunale nella motivazione impugnata.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza e il rinvio: la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale che ha adottato l'ordinanza impugnata.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano)

    Principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, l'interesse ad impugnare sussiste se la diversa qualificazione giuridica del fatto produce una concreta utilità pratico-cautelare; altrimenti la doglianza è inammissibile.

Massime di principio

  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata in modo specifico: il giudice deve spiegare perché le misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con controllo elettronico) siano inadeguate a perseguire le esigenze cautelari; valutazioni generiche sul collegamento al circuito criminoso non sono sufficienti.
  • Quando l'apporto dell'indagato al fatto criminoso si esaurisce nella funzione di trasporto esercitata tramite la sua attività lavorativa ordinaria, il giudice deve valutare con attenzione la concreta idoneità dei controlli a distanza e dell'affidamento fiduciario prima di disporre la custodia in carcere.
  • La mera richiesta di diversa qualificazione giuridica non è ammissibile in sede cautelare se non è dimostrato che essa produce un concreto vantaggio pratico sulla misura cautelare (principio del "nexus" tra qualificazione e utilità cautelare).
  • Gli elementi fattuali rilevanti in ordine alla qualificazione del reato possono comprendere quantità della sostanza, modalità di occultamento e l'ammontare del compenso concordato; questi elementi possono essere valutati dal giudice cautelare per escludere o confermare la finalità di traffico.
  • Il rifiuto dell'indagato a collaborare (es. non indicare i committenti) può essere considerato dal giudice, ma deve essere collegato esplicitamente alle esigenze cautelari per giustificare misure più afflittive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.