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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3330/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva respinto l'incidente di esecuzione proposto da Leka Ilir volto a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna (Tribunale di Monza 23/11/2015, confermata dalla Corte d'appello di Milano n.75/2019) per mancata notifica dell'estratto contumaciale e per nullità delle notifiche delle sentenze di primo e secondo grado, sostenendo che le notifiche erano state indirizzate ad un difensore d'ufficio nominato irritualmente. Il ricorrente deduceva inoltre che era stata effettuata una valida elezione di domicilio presso l'avv. Fabio Carminati al verbale dell'udienza del 24/01/2014, con conseguente nullità dell'intero procedimento se le ulteriori notifiche fossero state eseguite ad altro difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le nullità dedotte, attinenti alla formazione del titolo esecutivo e alla mancata o irregolare notifica, non potevano essere proposte mediante incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) ma dovevano essere perseguite con la domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., essendo intervenuto il giudicato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.15498/2021) che esclude la possibilità di dedurre tali nullità con incidente di esecuzione e ha osservato che il dibattimento era stato aperto all'udienza del 2/3/2015, nella vigenza della legge n.67/2014 che ha modificato il regime della contumacia, rendendo inapplicabile la problematica relativa all'estratto contumaciale. In conclusione, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Individua il destinatario delle notifiche al difensore d'ufficio; la Corte ha osservato che le notifiche erano state indirizzate al difensore nominato dal GIP di Monza ai sensi di questa norma

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la nullità prospettata rientrasse in questa categoria e pertanto non proponibile tramite incidente di esecuzione

  • art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente circa i vizi di notificazione e nullità; la Corte non ha accolto la deduzione ritenendo errata la via dell'incidente di esecuzione

  • art. 429, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nel ricorso (riferita a vizi di motivazione o censura di provvedimenti); la Corte ha contestato la via impugnatoria invocata

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha valutato che la tutela invocata richiedeva il rimedio della rescissione del giudicato

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per esigenze di giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'incidente di esecuzione non fosse lo strumento idoneo per la questione sottoposta

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione: la Corte ha stabilito che le nullità concernenti la formazione del titolo esecutivo non rientrano nell'ambito applicativo di questa norma quando il giudicato è ormai formato

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Regola la rescissione del giudicato per la mancata conoscenza del processo; la Corte ha indicato che le doglianze riguardanti la mancata citazione o notifica devono essere azionate con questo rimedio

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma sulla riqualificazione delle istanze; la Corte ha affermato l'eterogeneità tra incidente di esecuzione e rescissione, escludendo la riqualificazione automatica

  • legge n. 67 del 2014

    Ha modificato il regime della contumacia sostituendo l'estratto contumaciale con la disciplina dell'assenza; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina al caso, escludendo la rilevanza dell'estratto contumaciale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a Euro 3.000 ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • Le nullità che incidono sulla formazione del titolo esecutivo dopo il passaggio in giudicato non devono essere dedotte mediante incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.), ma con la domanda di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).
  • L'incidente di esecuzione è strumento limitato a determinati profili attinenti all'esecuzione e non può sostituire i rimedi previsti per impugnare vizi processuali che attengono alla regolarità del giudizio di cognizione ormai divenuto definitivo.
  • Se il difensore d'ufficio nominato in una fase successiva ha ricevuto regolarmente le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p., la contestazione circa una precedente elezione di domicilio deve essere tempestivamente sollevata nel merito; tardive eccezioni possono rendere inattuabile il rimedio dell'incidente di esecuzione.
  • La legge n.67/2014 ha modificato la disciplina della contumacia; in processi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge occorre verificare se la problematica dell'estratto contumaciale sia effettivamente rilevante.
  • È importante scegliere correttamente lo strumento processuale: se la doglianza riguarda la mancata conoscenza del processo per nullità assolute che hanno impedito la partecipazione, la strada corretta è la rescissione del giudicato, non l'incidente di esecuzione.
  • Per evitare la condanna alle spese e ad ammende, le eccezioni procedurali vanno proposte tempestivamente nelle sedi ordinarie; un ricorso manifestamente inammissibile può comportare sanzioni economiche.

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