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Sentenza

Sentenza n. 5206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06503/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rilascio e del mantenimento di un’occupazione aggiuntiva di suolo pubblico nell’ambito della disciplina OSP-Covid, con avvio del procedimento di rimozione degli arredi già collocati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di Roma Capitale sostenendo che l’area richiesta, situata in una strada prevalentemente pedonale, non costituisse una carreggiata ai sensi del codice della strada, poiché priva di traffico veicolare ordinario. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lettera j), della D.A.C. n. 21 del 2021 e l’erronea qualificazione dell’area, invocando l’applicazione della disciplina emergenziale della D.A.C. n. 81 del 2020, che consentiva il posizionamento dell’occupazione anche a distanza dall’esercizio entro il limite previsto. Secondo l’appellante, non ricorrendo un effettivo attraversamento di una carreggiata, non avrebbe dovuto operare il divieto regolamentare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. La strada interessata, pur essendo prevalentemente pedonale e soggetta a limitazioni del traffico, non è completamente interdetta alla circolazione veicolare: vi possono transitare, tra gli altri, mezzi di soccorso, veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati e veicoli adibiti al carico e scarico. Essa conserva quindi la funzione di sede stradale destinata, sia pure in forma promiscua e con traffico limitato, alla circolazione di pedoni e veicoli e rientra nella nozione di carreggiata rilevante ai fini del regolamento comunale. Il divieto previsto dall’art. 12, comma 3, lettera j), della D.A.C. n. 21 del 2021 opera senza distinguere in base all’intensità del traffico e trova applicazione quando l’occupazione comporti il transito ripetuto di persone attraverso la carreggiata. Nel caso concreto era pacifico che avventori e personale dovessero attraversare la sede stradale, con conseguente rischio per la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei pedoni. La disciplina emergenziale OSP-Covid non può derogare ai presidi inderogabili di sicurezza stradale né legittimare un’occupazione incompatibile con il divieto regolamentare. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto utilizzabile la nota della Polizia di Roma Capitale sopravvenuta al giudizio di primo grado, poiché il divieto di nuove prove in appello dell’art. 104, comma 2, c.p.a. opera nei confronti dell’appellante già ricorrente in primo grado e non della parte resistente in primo grado. La società appellante è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, lett. j), D.A.C. n. 21 del 2021

    la disposizione stabilisce il divieto di rilascio della concessione in presenza di situazioni idonee a determinare il transito ripetuto di persone attraverso la carreggiata

    Il divieto opera ogniqualvolta l’occupazione di suolo pubblico comporti l’attraversamento della carreggiata da parte di avventori o personale, senza differenziazioni fondate sull’intensità del traffico o sulla prevalente destinazione pedonale della strada.

  • art. 3, comma 1, codice della strada

    parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine

    La nozione di carreggiata comprende anche una sede stradale destinata alla circolazione veicolare limitata o promiscua; la prevalente destinazione pedonale non esclude tale qualificazione se il transito veicolare non è integralmente vietato.

  • art. 3, comma 2, codice della strada

    È richiamato per confermare la permanenza del transito di determinate categorie di veicoli, inclusi quelli in servizio di emergenza, nelle aree pedonali.

  • art. 190 codice della strada

    La disciplina regolamentare è diretta a prevenire i rischi derivanti dalla commistione tra flussi pedonali e veicolari e costituisce attuazione dei presidi di sicurezza stradale.

  • D.A.C. n. 81 del 2020

    La disciplina emergenziale favorevole alle occupazioni di suolo pubblico non consente deroghe ai divieti posti a tutela della sicurezza stradale e non legittima soluzioni che impongano l’attraversamento della carreggiata.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Il divieto di nuove prove in appello è stato ritenuto applicabile esclusivamente all’appellante che sia stato ricorrente in primo grado, non anche alla parte resistente in primo grado, che può produrre prove nuove anche in appello.

Massime di principio

  • Una strada prevalentemente pedonale conserva la natura di carreggiata, ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza stradale e dei regolamenti sulle occupazioni di suolo pubblico, quando non sia integralmente escluso il transito veicolare, anche se consentito soltanto a categorie limitate di veicoli.
  • Il divieto di autorizzare un’occupazione di suolo pubblico che comporti il transito ripetuto di persone attraverso la carreggiata opera indipendentemente dall’intensità del traffico e dalla prevalente destinazione pedonale della strada.
  • La disciplina emergenziale che agevola le occupazioni di suolo pubblico non può derogare ai limiti inderogabili posti a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità dei pedoni.
  • Nel giudizio amministrativo d’appello, il divieto di nuove prove previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. opera nei confronti dell’appellante già ricorrente in primo grado, ma non impedisce alla parte resistente in primo grado di produrre nuove prove, anche se costituita come appellata.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilitàProcedimento disciplinare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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