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Sentenza

Sentenza n. 2714/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n.AOODRCA 57543 del 29/7/2025 di diniego della parità scolastica.

Giustizia amministrativa202601981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della parità scolastica dell'istituto privato presso il quale erano iscritti gli studenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli studenti hanno impugnato il provvedimento dell'USR Campania che aveva negato la parità scolastica all'istituto privato frequentato, deducendo, in particolare, il pregiudizio derivante dall'interruzione del percorso scolastico nell'anno 2025/2026 e l'affidamento maturato per effetto dell'avvio delle attività didattiche in regime di parità, consentito da decreti presidenziali cautelari successivamente non confermati dai collegi giudicanti. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di carenza della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere. La questione centrale riguardava quindi la titolarità, in capo agli studenti, di una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo nei confronti del potere amministrativo di riconoscimento della parità scolastica. I ricorrenti sostenevano che il regolare avvio delle lezioni, la successiva interruzione e l'impossibilità di accedere tempestivamente ad alternative scolastiche avessero consolidato un affidamento e un interesse giuridicamente tutelato alla prosecuzione del percorso presso l'istituto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare il merito delle censure contro il diniego. Ha premesso che legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione, da verificare al momento della proposizione e fino alla decisione, e che richiedono una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita, oltre a una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa o compensata dalla sentenza. Nel caso concreto, il potere di riconoscere e mantenere la parità scolastica è disciplinato come rapporto amministrativo bilaterale tra Ministero e soggetto gestore dell'istituto: il gestore presenta l'istanza, dimostra il possesso dei requisiti, partecipa all'istruttoria e riceve il preavviso e il diniego. Pertanto, il gestore è il solo titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della conseguente legittimazione autonoma a impugnare il diniego. Gli studenti sono invece titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto avente a oggetto l'erogazione del servizio scolastico, dal quale deriva un vantaggio meramente riflesso rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Tale posizione avrebbe potuto, ricorrendone i presupposti, giustificare un intervento nel giudizio promosso dal gestore ai sensi dell'art. 28 c.p.a., ma non un'autonoma impugnazione del provvedimento. Il TAR ha inoltre escluso che i decreti cautelari monocratici non confermati potessero fondare un affidamento meritevole di tutela o un'aspettativa giuridicamente rilevante, trattandosi di effetti interinali caducati retroattivamente e di mere conseguenze di fatto. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, in favore delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibili profili di inammissibilità del ricorso

    Consente al giudice di rilevare e sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, prima di decidere.

  • art. 35 c.p.a.

    inammissibile ex art. 35 c.p.a., per difetto di legittimazione all'azione

    Costituisce la base processuale della declaratoria di inammissibilità per carenza della legittimazione ad agire.

  • art. 39 c.p.a.

    applicabile anche nel processo amministrativo in forza del richiamo di cui all'art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il principio espresso dall'art. 81 c.p.c. sul divieto di far valere in nome proprio diritti altrui fuori dai casi previsti dalla legge.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui

    Esclude l'azione autonoma di chi mira a ottenere effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto senza una specifica previsione legale di legittimazione sostitutiva.

  • art. 28 c.p.a.

    avrebbe potuto semmai legittimare, ricorrendone i presupposti, un intervento

    Individua lo strumento processuale eventualmente utilizzabile dagli studenti in quanto titolari di una posizione connessa o dipendente dal rapporto amministrativo principale.

  • art. 1, comma 3, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    l'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale

    Attribuisce al gestore dell'istituto la titolarità dell'iniziativa procedimentale per il riconoscimento della parità scolastica.

  • art. 1, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    onere di dimostrare ... il possesso dei requisiti normativi necessari per il riconoscimento della parità scolastica

    Pone a carico del gestore la dimostrazione dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

  • art. 3, comma 1, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    dichiarare ... la permanenza del possesso dei requisiti richiesti

    Individua nel gestore il soggetto tenuto a confermare la permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità.

  • art. 3, comma 4, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    comunicare ogni variazione relativa alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento della scuola

    Attribuisce al gestore gli obblighi informativi relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'istituto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/90

    Il preavviso di rigetto è rivolto al gestore, quale interlocutore procedimentale diretto dell'amministrazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissazione dell'udienza pubblica ex art. 55 comma 10 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla sollecita fissazione dell'udienza di merito nel giudizio pendente sul medesimo diniego.

  • art. 56 c.p.a.

    decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare monocratica provvisoria, i cui effetti interinali vengono meno quando il decreto non è confermato dal collegio.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo impugnatorio, la legittimazione ad agire richiede la titolarità di una posizione qualificata e differenziata, normalmente configurabile come interesse legittimo, correlata al bene della vita inciso dall'esercizio del potere; il mero interesse di fatto non è sufficiente.
  • L'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale derivante dallo specifico atto impugnato e la possibilità di conseguire, mediante una sentenza favorevole, un'utilità effettiva e non meramente ipotetica.
  • Quando il procedimento di riconoscimento della parità scolastica attribuisce al gestore dell'istituto la presentazione dell'istanza, la dimostrazione dei requisiti, la partecipazione all'istruttoria e la ricezione del diniego, il gestore è il titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della legittimazione autonoma a impugnare; gli studenti iscritti non acquisiscono, per ciò solo, una legittimazione autonoma.
  • Gli studenti iscritti a una scuola privata, titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto per l'erogazione del servizio scolastico, vantano rispetto al diniego della parità un interesse meramente riflesso; ricorrendone i presupposti, tale posizione può rilevare mediante intervento nel giudizio promosso dal gestore, ma non consente di far valere autonomamente la posizione giuridica altrui.
  • Un decreto cautelare monocratico non confermato dal collegio produce effetti soltanto interinali e non può fondare un affidamento giuridicamente tutelabile o un'aspettativa alla conservazione dell'utilità provvisoriamente conseguita; le conseguenze organizzative e personali derivanti dalla sua temporanea efficacia restano meri effetti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareLegittimo affidamento

Testo integrale

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