Cassazione Civile, Ordinanza n. 03500/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una cooperativa vitivinicola contro ex amministratori, ex sindaci ed ex commissario governativo, per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla società e ai creditori per violazione dei doveri inerenti alle cariche ricoperte. Nei giudizi di merito erano state respinte le eccezioni preliminari di nullità della citazione e di prescrizione, ed era stata poi accolta la domanda risarcitoria con condanna dei convenuti, successivamente rideterminata in appello quanto agli importi. L'ex commissario governativo ha proposto due ricorsi per cassazione: nel primo ha denunciato la violazione dell'art. 2947, comma 3, c.c. e della norma societaria richiamata in ricorso, sostenendo che i procedimenti penali a suo carico si erano conclusi con assoluzione e che le imputazioni di bancarotta fraudolenta erano state riqualificate in bancarotta semplice, con conseguente inapplicabilità della prescrizione più lunga prevista per il reato; ha inoltre contestato il dies a quo della prescrizione e la reiezione dell'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda. Nel secondo ricorso ha censurato sia la stessa affermazione di responsabilità, sostenendo di non avere avuto gestione dell'impresa ma solo un incarico di 'normalizzazione', sia la liquidazione del danno, ritenendo illegittimo il criterio seguito dalla corte territoriale e lamentando che il danno fosse stato ancorato alla differenza tra passivo e attivo fallimentari o, comunque, a una quantificazione non adeguatamente motivata. Un ricorso incidentale adesivo è stato proposto anche da un altro convenuto, ma anch'esso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo parzialmente inammissibile per difetto di autosufficienza e, per il resto, infondato, affermando che la diversa qualificazione penale dei fatti non esclude l'applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c. e che, per i reati di bancarotta, la prescrizione penale resta più lunga di quella civile anche considerando la diversa decorrenza. Ha poi rigettato il motivo sulla nullità della citazione, osservando che la sentenza d'appello poteva motivare per relationem, specie a fronte di una mera riproposizione dell'eccezione senza specifiche critiche alla decisione di primo grado. Infine ha respinto le censure sulla responsabilità e sulla quantificazione del danno, rilevando che la corte d'appello aveva riferito la condanna alle perdite maturate nel solo periodo di gestione del ricorrente e aveva legittimamente liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione dell'impossibilità di provarne il preciso ammontare. I ricorsi riuniti sono stati quindi respinti, con condanna del ricorrente principale e del ricorrente incidentale al pagamento delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha respinto integralmente tutte le censure e ha confermato la decisione d'appello sia nella parte relativa alle eccezioni preliminari sia nella parte relativa all'affermazione di responsabilità e alla liquidazione del danno. Ha inoltre condannato il ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di legittimità in favore del fallimento resistente. Per il primo ricorso non è stata adottata una statuizione sulle spese nei confronti del fallimento, perché questo non aveva resistito con controricorso a quella specifica impugnazione.
Norme richiamate
art. 2947, comma 3, c.c.
Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, tale termine si applica anche all'azione civile; la riqualificazione o l'esito assolutorio del procedimento penale non escludono, di per sé, l'operatività della norma, occorrendo guardare alla qualificazione giuridica dei fatti e alla durata effettiva della prescrizione penale rispetto a quella civile.
art. 2545-sexiesdecies c.c.
Richiamato nel ricorso come norma attinente alla responsabilità del commissario governativo; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a decidere sulla prescrizione e sulle censure di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere il necessario grado di specificità e autosufficienza, con indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti su cui si fonda la censura; la mancata riproduzione o localizzazione degli atti processuali rilevanti comporta inammissibilità del motivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'atto o il documento su cui il ricorso si fonda deve essere depositato nei termini di rito; la sua mancanza rileva ai fini dell'inammissibilità.
art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
Richiamato ai fini dell'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda.
art. 164, comma 4, c.p.c.
Richiamato ai fini dell'eccezione di nullità della citazione per vizi dell'editio actionis.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale non può limitarsi ad affermare genericamente che la decisione è 'carente di motivazione'; occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi e con il contenuto della motivazione delle sentenze di merito.
art. 2392 c.c.
Richiamato nel secondo ricorso quale parametro della responsabilità degli amministratori; la Corte ribadisce che la responsabilità può essere affermata quando i fatti di gestione abbiano causato perdite nel periodo in cui il soggetto era in carica.
art. 2393 c.c.
Richiamato nel secondo ricorso quale base dell'azione di responsabilità sociale; la Corte non affronta questioni specifiche sulla legittimazione o sul titolo, ma conferma il fondamento risarcitorio della domanda.
art. 2394 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte considera corretta la valutazione del danno collegata al pregiudizio arrecato ai creditori/sociale nell'ambito della gestione deficitaria.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel secondo ricorso; non viene sviluppato in modo autonomo, ma il tema è ricondotto alla responsabilità per inadempimento degli obblighi gestori.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo ricorso per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte rileva l'inammissibilità o infondatezza delle censure generiche sulla c.t.u.
art. 1226 c.c.
Il giudice può liquidare il danno in via equitativa quando non sia possibile provarne il preciso ammontare; tale criterio è ritenuto legittimo nelle azioni di responsabilità contro amministratori di società, specie in presenza di contabilità mancante o irregolare.
art. 1304, comma 1, c.c.
La transazione conclusa da uno dei condebitori solidali non giova automaticamente agli altri se non vi è dichiarazione di voler profittare della transazione stessa.
art. 375 c.p.c.
Richiamato nel quadro processuale della trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 652 c.p.p.
Richiamato per escludere che le pronunce penali indicate dal ricorrente vincolassero il giudice civile quanto alla qualificazione giuridica dei fatti.
art. 157 c.p.
Richiamato per il termine di prescrizione del reato di bancarotta semplice all'epoca dei fatti.
art. 223 l. fall.
Richiamato per l'equiparazione, agli effetti penali, delle false comunicazioni sociali ai reati di bancarotta fraudolenta in caso di fallimento.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di responsabilità, la prescrizione più lunga prevista dall'art. 2947, comma 3, c.c. si applica quando il fatto integra astrattamente un reato e la relativa prescrizione penale risulti effettivamente più lunga di quella civile; non è sufficiente invocare l'esito assolutorio del processo penale o una riqualificazione del fatto se ciò non elimina la riconducibilità del fatto alla fattispecie penale rilevante ai fini civili.
- La decorrenza della prescrizione penale può essere diversa e successiva rispetto a quella civile; per i reati di bancarotta, il termine penale decorre dalla dichiarazione di fallimento, sicché può risultare più lungo anche quando la durata nominale è pari a quella civile.
- Nel ricorso per cassazione è necessario un rigoroso rispetto dell'onere di specificità e autosufficienza: la censura è inammissibile se non riproduce o localizza gli atti e i passaggi processuali su cui si fonda, oppure se non confronta puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado quando il giudice di gravame dia conto, anche sinteticamente, dell'identità delle questioni o delle ragioni della conferma; se l'appello si limita a riproporre l'eccezione senza specifiche critiche, il rinvio alla motivazione del primo giudice è sufficiente.
- Nelle azioni di responsabilità contro amministratori o soggetti investiti di poteri gestori, il danno può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. quando non sia possibile provarne con precisione l'ammontare, specie se la mancanza o l'irregolarità delle scritture contabili impediscono una ricostruzione analitica.
- Ai fini della quantificazione del danno in tali azioni, è legittimo ancorare la liquidazione alle perdite maturate nel solo periodo in cui il convenuto era in carica, evitando di imputargli l'intero deficit fallimentare maturato in epoche diverse.
- La transazione conclusa da uno dei condebitori solidali non è automaticamente opponibile agli altri condebitori, salvo che questi dichiarino di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.
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