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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07420/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione tra un privato e un comune, già dichiarato nullo da una precedente sentenza di cassazione, con revoca dei decreti ingiuntivi ottenuti dal locatore per i canoni non pagati. Dopo tale pronuncia, il comune otteneva un decreto ingiuntivo contro il locatore per la restituzione delle somme versate in esecuzione delle decisioni poi venute meno. Il locatore proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il comune continuasse a disporre dell'immobile e fosse quindi tenuto a corrispondere il valore del godimento, anche come indennità per occupazione o equivalente dei frutti civili; contestava inoltre la decorrenza degli interessi e deduceva domande di risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. e di accertamento dell'infondatezza della ripetizione delle somme. La corte d'appello accoglieva l'appello principale del comune, condannando il locatore alla restituzione dei canoni indebitamente percepiti e ritenendo assorbite o infondate le pretese del locatore. Con il ricorso per cassazione il locatore denunciava: violazione del giudicato esterno e degli artt. 2909, 2033, 1590 c.c. e 324 c.p.c. per avere la corte ignorato una successiva ordinanza del Tribunale di Catania che aveva accertato l'inadempimento del comune alla riconsegna dell'immobile; violazione dell'art. 1216 c.c. sull'efficacia liberatoria dell'offerta senza nomina di sequestratario; errata decorrenza degli interessi ex art. 389 c.p.c.; errata interpretazione della domanda sui frutti civili; motivazione contraddittoria; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 1338 c.c. e sulla domanda di accertamento negativo della ripetizione dei canoni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi, secondi, ottavo, nono e decimo motivo di ricorso, rigettato il quarto, quinto, sesto e settimo, dichiarato assorbito il terzo e inammissibile l'undicesimo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, perché esamini specificamente la domanda risarcitoria per culpa in contrahendo ex art. 1338 c.c. e provveda anche sulle spese. È stata invece confermata la statuizione secondo cui il locatore deve restituire i canoni percepiti in base al contratto nullo, con interessi dal pagamento ai sensi dell'art. 389 c.p.c., e non può opporre un controcredito per indennità o frutti civili perché tali pretese risultano precluse dal giudicato esterno richiamato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la forza vincolante del giudicato esterno formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Catania del 25/7/2017.

  • art. 2033 c.c.

    Evocato in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte distingue però la restituzione dei canoni in conseguenza della cassazione della sentenza che li aveva riconosciuti dal pagamento indebito spontaneo.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di restituzione dell'immobile locato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la stabilità del giudicato formale.

  • art. 1216 c.c.

    Invocato sul tema dell'offerta reale e della liberazione del debitore tenuto alla riconsegna dell'immobile; motivo però assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 389 c.p.c.

    Gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal pagamento effettuato in esecuzione della decisione poi cassata.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per denunciare l'erronea interpretazione della domanda relativa ai frutti civili.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione della domanda processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la sua omissione integra vizio di nullità della sentenza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti processuali nel ricorso per cassazione.

  • art. 1338 c.c.

    Fondamento della domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale/culpa in contrahendo; la Corte rileva l'omessa pronuncia della corte territoriale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato per escludere, nel giudicato esterno, il diritto del locatore a un'indennità da arricchimento senza causa, per mancata prova dell'arricchimento altrui.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una successiva decisione passata in giudicato è vincolante e preclude di rimettere in discussione i punti già definitivamente accertati, anche quando la pronuncia richiamata sia intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione di legittimità.
  • Quando il pagamento da ripetere sia stato eseguito in forza di una sentenza poi cassata, la restituzione segue la disciplina dell'art. 389 c.p.c. e gli interessi decorrono dal momento del pagamento, non dalla domanda di ripetizione.
  • La domanda di condanna o di accertamento negativo va valutata in base al suo effettivo contenuto sostanziale; tuttavia, una richiesta diretta a ottenere somme già escluse con giudicato è inammissibile o comunque priva di interesse.
  • L'omessa pronuncia su una domanda specificamente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame sul punto.
  • Nel ricorso per cassazione dedotto come error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali purché siano specificamente indicati dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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