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Sentenza

Sentenza n. 7406/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale, ivi compresi gli allegati A e B, nonché comunicazione della predetta Determinazione, di cui alla nota Prot. Uscita n. 27077 del 29.11.2022, medesimo ente emittente, con cui, tra l'altro, sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e, in particolare, sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionale di determinazione e ripartizione degli oneri di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, comprensiva degli allegati, con cui erano stati quantificati a suo carico gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e l'accordo interistituzionale presupposti. Il ricorso contestava gli atti adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 e dell'art. 18 del decreto-legge n. 115 del 2022, concernenti l'accertamento del superamento dei tetti di spesa e la conseguente ripartizione degli oneri tra le aziende fornitrici. Nel corso del giudizio la società ha documentato il versamento alle Regioni degli importi dovuti secondo la disciplina sopravvenuta e ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulle sopravvenienze normative e fattuali: la società ha versato la quota prevista dalla disciplina sopravvenuta e l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025 stabilisce che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione per le annualità considerate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La ricorrente ha inoltre formalmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione e definito il giudizio in rito, senza esaminare i motivi di legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle sopravvenienze e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli atti di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di determinazione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    È indicato quale ulteriore fondamento degli atti ministeriali e regionali impugnati, relativi al payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025

    Prevede che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, formalmente dichiarata dalla parte ricorrente e accompagnata da circostanze oggettive che rendono non più utile la pronuncia, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, viene meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio di annullamento.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, ove tale sopravvenuta carenza di interesse risulti coerente con le circostanze documentate in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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