Cassazione Penale, Sentenza n. 19901/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata a un istituto di credito e per detenzione illegale di una pistola. Ha dedotto: 1) incompatibilità del giudice per avere lo stesso magistrato precedentemente deciso in favore del coimputato (sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss.) valutando l'aggravante della pluralità di persone, con conseguente violazione dell'art. 34 c.p.p.; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni (conversazioni in sala colloqui del carcere, RIT 308/11) per vizi procedurali nelle operazioni presso la Procura; 3) intervenuta prescrizione del reato di detenzione illegale di arma (capo B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano in parte non consentiti e in parte generici. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la mancata astensione o ricusazione tempestiva non determina nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e inoltre il ricorrente non ha prodotto la sentenza resa nei confronti del coimputato (mancanza di autosufficienza). Sul secondo motivo, è stato ritenuto generico: il ricorrente non ha indicato puntualmente gli atti affetti dal vizio né ha svolto la "prova di resistenza" per dimostrare che senza le intercettazioni il materiale probatorio residuo non sarebbe stato sufficiente. Quanto al terzo motivo (prescrizione), la Corte non l'ha esaminato per l'inammissibilità del ricorso, rilevando comunque che il termine di prescrizione dell'ipotesi contestata sarebbe maturato successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la condanna di merito resta confermata, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di incompatibilità del giudice; la Corte rileva che, se non tempestivamente invocate con astensione o ricusazione, non determinano la nullità del provvedimento.
art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede la nullità per la composizione irregolare del giudice; la Corte interpreta che la mancata astensione/ricusazione impedisce di invocare la nullità ex art. 178 nella fase di impugnazione tardiva.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
Giurisprudenza richiamata per il principio che chi deduce inutilizzabilità di atti deve indicare gli atti specifici e dimostrarne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario.
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 (Calabrese)
Richiama il principio della "prova di resistenza": l'impugnante deve mostrare che, eliminando la prova illegittima, le restanti risultanze non basterebbero a sostenere la decisione.
Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016 (K.)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la mancata astensione/ricusazione non comporta automaticamente la nullità del giudice che ha già deciso su profili rilevanti.
art. 2 L. 895/1967
Norma usata per il calcolo della prescrizione del reato di detenzione di arma; la Corte osserva il termine di prescrizione in relazione alla pena ed eventuali interruzioni.
Massime di principio
- L'eccezione di incompatibilità del giudice deve essere sollevata tempestivamente con istanza di astensione o ricusazione; se non lo è, non determina automaticamente la nullità del provvedimento e il vizio può essere inammissibile in cassazione.
- In Cassazione le doglianze sull'inutilizzabilità di atti probatori (intercettazioni, ecc.) devono individuare puntualmente gli atti viziati e spiegare l'incidenza di tali atti sul complesso probatorio; è necessario affrontare la "prova di resistenza" per mostrare che, anche eliminando le prove illegittime, il giudizio non sarebbe sostenibile.
- I motivi che non sono consentiti o che risultano generici rendono il ricorso inammissibile: l'autosufficienza della motivazione e la specificità delle eccezioni sono essenziali.
- Se la prescrizione matura dopo la sentenza impugnata, la Corte di legittimità potrebbe non esaminarla se il ricorso è dichiarato inammissibile; la questione va tempestivamente e correttamente dedotta nella prospettazione impugnatoria.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) se il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa o per motivi manifestamente inidonei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →