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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14277/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della responsabilità per il reato previsto dall'art. 636 c.p. (abbandono/introduzione di animali). I motivi dedotti: 1) nullità del decreto di citazione per inesatta indicazione della data dell'udienza (decreto notificato il 5.11.2014 recante la data 18.3.2014, antecedente all'adozione, mentre successivamente è stata notificata copia con la data "corretta" 18.3.2015; i ricorrenti sostengono che per tale errore furono dichiarati assenti e che si tratta di nullità assoluta ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. d) D.Lgs. 274/2000); 2) contraddittorietà e apparente travisamento della motivazione dei giudici di merito in ordine alla presenza di Gianluigi al momento del rilevamento degli animali e all'asserito ruolo di mandante di Antonio; 3) errata applicazione della norma penale (art. 636 c.p.), con la censura che mancava il dolo specifico richiesto e che gli animali sarebbero potuti trovarsi sul fondo dei proprietari per negligenza e non per abbandono intenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. Sul primo motivo ha accertato documentalmente che ai ricorrenti era stata inviata sia la copia del decreto con la data errata (18.3.2014) sia una successiva copia con la data corretta (18.3.2015), per cui la dichiarazione di assenza al dibattimento era legittima. Quanto ai motivi sostanziali (contraddittorietà, travisamento della prova, errata applicazione del diritto penale), la Corte ha ritenuto preclusa la revisione in cassazione della valutazione di merito dei fatti e della prova salvo i casi tassativi; ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui gli animali erano di proprietà di Antonio, che non aveva fornito alcuna spiegazione credibile di perdita di custodia, e che Gianluigi era presente sul posto; inoltre ha confermato il principio secondo cui l'art. 636 c.p. può rilevare anche in presenza di abbandono o mancata custodia con dolo eventuale. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di Euro 5.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (per profili di rilevante colpa nella determinazione della inammissibilità).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 274/2000 art. 20 comma 2 lett. d)

    Norma richiamata dalla difesa come fonte della nullità assoluta del decreto di citazione per formale difetto nella indicazione della data; la Corte ha osservato che la nullità richiede il concreto nocumento e che, nel caso, è stata inviata anche una seconda copia con data corretta, rendendo insussistente la nullità invocata.

  • Codice di procedura penale art. 178 lett. c) e art. 179

    Richiamati dalla difesa in tema di nullità e rilevabilità d'ufficio; la Corte ha esaminato gli atti e ritenuto che non sussistesse la nullità formale idonea a incidere sul procedimento, essendo stata notificata anche la comunicazione corretta.

  • Codice penale art. 636

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato che il reato può realizzarsi non solo con l'introduzione diretta degli animali sul fondo altrui ma anche mediante abbandono o mancata custodia con consapevolezza del rischio che gli animali si introducano nel fondo altrui; in tali casi è configurabile il dolo eventuale.

  • DL 137/2020 art. 23 comma 8

    Norma procedurale richiamata solo per indicare la trasmissione della requisitoria scritta del PG ai sensi della disposizione; non incide sul merito del ricorso.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti alle spese e, per profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella copia di notifica del decreto di citazione (es. data antecedente) non comporta automaticamente la nullità assoluta: è necessario verificare se sia stata effettivamente recapitata anche una comunicazione corretta o se l'errore abbia determinato un concreto pregiudizio all'esercizio della difesa.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del fatto o per rinnovare la valutazione delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili salvo che emergano vizi di diritto tangibili o travisamento della prova dimostrabile con riferimento ai presupposti legali.
  • Per il reato previsto dall'art. 636 c.p. è rilevante anche la figura del dolo eventuale: l'abbandono o la mancata custodia, con la consapevolezza che gli animali possano entrare nei fondi altrui, può integrare il reato anche in assenza di una introduzione diretta.
  • Nel contestare vizi formali di notifica o proceduralità è importante fornire prove documentali immediate (es. ricevute, copie inviate, comunicazioni successive) e sollevare eccezioni tempestivamente; la presenza di una seconda notifica corretta annulla in genere il vantaggio della censura basata sulla prima copia errata.
  • Quando si impugna in cassazione, conviene concentrarsi su questioni di diritto o su evidenti vizi di motivazione (contraddittorietà insanabile, manifesta illogicità) e non su mere alternative ricostruttive dei fatti, che la Corte non riesamina.

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