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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09569/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. del Tribunale di Avellino per il reato previsto dall'art. 416, primo comma, c.p. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) incompetenza territoriale (sostenendo che il centro operativo non fosse a Lauro ma in altra provincia e che pertanto la competenza sarebbe spettata ad altra autorità, richiamando l'art. 9, comma 3 c.p.p.); 2) illegittimo utilizzo ai fini cautelari della nota del Commissariato di P.S. di Lauro del 29/05/2025, acquisita dopo la scadenza dei termini delle indagini (contestazione ex art. 407, comma 3 c.p.p.); 3) violazione del diritto di difesa per deposito tardivo in fascicolo della stessa nota dopo l'interrogatorio preventivo e assenza di contraddittorio (richiamando art. 291, comma 1 e art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.); 4) carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce della documentazione difensiva sulla vita lavorativa del ricorrente e sull'assenza di riferimenti diretti al ricorrente nella nota di P.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha ritenuto infondati il primo (competenza territoriale) e il terzo motivo (presunta assenza della nota in atti prima dell'interrogatorio e mancata eccezione tempestiva davanti al riesame). Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale aveva fatto un errato uso della nota del 29/05/2025 senza verificare se essa fosse frutto di indagini compiute dopo la scadenza dei termini e senza spiegare se la nota fosse mera rielaborazione/ricognizione di attività svolte nei termini o contenesse nuovi elementi probatori. Richiamando la giurisprudenza, la Corte ha affermato che elementi acquisiti fuori termine possono essere usati a fini cautelari solo se provengono 'aliunde' (altre indagini non relative a quei fatti) o da procedimenti diversi, o se sono mere rielaborazioni/ricognizioni; in mancanza di chiarimenti il Tribunale non ha legittimato l'uso cautelare della nota. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., ordinando che il giudice di rinvio verifichi se la nota sia utilizzabile ai fini cautelari e, in caso contrario, se permangano esigenze cautelari attuali (pericolo di reiterazione).

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma sostanziale che individua il reato per cui è stata disposta la misura (associazione per delinquere); la sentenza ne prende atto come fatto contestato ma non fornisce una interpretazione nuova della norma sostanziale

  • art. 9, comma 3 c.p.p.

    Criterio per individuare la competenza territoriale; la Corte ha ritenuto la doglianza del ricorrente generica, confermando che il Tribunale aveva motivato in modo adeguato l'individuazione del centro operativo a Lauro

  • art. 407, comma 3 c.p.p.

    Riferimento alla utilizzabilità degli atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini ai fini cautelari; la Corte precisa che tali atti sono utilizzabili solo se acquisiti 'aliunde' o provenienti da procedimenti diversi o se costituiscono mera rielaborazione/ricognizione di attività svolte nei termini

  • art. 291, comma 1 c.p.p.

    Norma sulla formazione del fascicolo e deposito degli atti; il ricorso sosteneva un deposito tardivo della nota rispetto all'interrogatorio, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata alla luce degli atti

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Previsione della nullità per violazione del diritto di difesa (es. mancato contraddittorio); la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato l'effettiva sussistenza della nullità invocata

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma sulla produzione di documenti per l'ufficio; la Corte osserva che la documentazione prodotta dalla difesa era stata inserita ex art. 415-bis e non prova automaticamente l'assenza della nota di P.S. al momento dell'interrogatorio

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma che disciplina il rinvio al giudice competente dopo l'annullamento dell'atto; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul riesame

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025 (Porcaro) e altre pronunce citate

    Principio richiamato: atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini possono essere utilizzati a fini cautelari solo se provengono da indagini estranee o da procedimenti diversi, ovvero se sono mere rielaborazioni o note ricognitive. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente applicato questo principio nel caso concreto

Massime di principio

  • Atti investigativi acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini sono in linea di principio inutilizzabili ai fini probatori e cautelari, salvo che provengano 'aliunde' (da altre indagini non collegate) o da procedimenti distinti, oppure siano meri documenti di sintesi/ricognizione di attività già svolte nei termini
  • Il giudice che fonda una misura cautelare su atti acquisiti fuori termine deve motivare specificamente la provenienza e la natura di tali atti (se rielaborazione/ricognizione o nuove indagini dirette a verificare elementi emersi fuori tempo), altrimenti l'utilizzo è illegittimo
  • Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere fondate su circostanze concrete e specifiche; censure generiche già valutate e motivate dal giudice di merito saranno difficilmente accolte in sede di legittimità
  • Per dedurre lesione del diritto di difesa per deposito tardivo di documenti è necessario dimostrare che l'atto non fosse effettivamente disponibile in atti al momento dell'interrogatorio e che sia derivata una specifica lesione processuale (es. impossibilità di contraddittorio); va sollevata tempestivamente nelle sedi opportune
  • In caso di annullamento da parte della Cassazione per vizi relativi all'utilizzabilità di atti, il giudice di rinvio dovrà rinnovare la valutazione delle esigenze cautelari escludendo gli atti illegittimi e verificando se permangano concreti e attuali motivi di cautela (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.)

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