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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10602/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva con conseguente rideterminazione della pena, confermando però la responsabilità per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico resa mediante dichiarazione sostitutiva. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l'erroneità dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo e della consapevolezza della falsità della dichiarazione. Con il secondo e ultimo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che ne ricorressero i presupposti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già valorizzato la consapevolezza della falsa dichiarazione e le concrete conseguenze derivanti dalla stessa per escludere la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato e aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; resta altresì ferma la precedente esclusione della recidiva disposta in appello con rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in relazione alla dichiarazione resa dall'imputato.

  • art. 76 D.P.R. 445/2000

    norma sanzionatoria richiamata per le false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    richiamato per escludere la sussistenza di un vizio di motivazione censurabile in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    norma sulla particolare tenuità del fatto, esclusa dai giudici di merito e ritenuta non applicabile dalla Corte di cassazione in ragione delle conseguenze della falsa dichiarazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del fatto senza cogliere la motivazione effettivamente posta a base della decisione.
  • In tema di falsa dichiarazione del privato, la consapevolezza della non veridicità della dichiarazione integra il nucleo dell'elemento soggettivo richiesto per la responsabilità penale.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi le concrete conseguenze della falsa dichiarazione, ritenendo non esigui il disvalore del fatto e l'offesa arrecata all'interesse tutelato.
  • In sede di legittimità, la censura sull'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sui presupposti dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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