Cassazione Civile, Ordinanza n. 01906/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una proprietaria di un lotto edificabile contro un Comune e un funzionario comunale. La ricorrente sosteneva che, dopo il rilascio di concessioni edilizie per lottizzazione e inizio dei lavori, il Comune avesse revocato in autotutela le concessioni per una presunta falsa indicazione circa l’accesso ai lotti, qualificando come pubblica una via in realtà privata ad uso pubblico. Assumeva di aver subito conseguenze patrimoniali rilevanti, tra cui azioni risarcitorie dei cessionari di due lotti e un procedimento penale conclusosi con assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità aquiliana dell’ente e rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato. La successiva ordinanza di Cassazione aveva respinto il ricorso per cassazione, ritenendo corretta la motivazione della sentenza di merito. Con il ricorso per revocazione la ricorrente deduceva errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione aveva fondato la decisione su un fatto inesistente, cioè una sua condotta illecita o dichiarazione infedele, già smentita in sede penale; deduceva inoltre che il suo danno patrimoniale era provato dagli atti giudiziari subiti. La Corte ha però ritenuto che il ricorso per revocazione mirasse in realtà a contestare la valutazione giuridica e motivazionale resa nella precedente ordinanza, non un errore di percezione materiale degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l’errore revocatorio presuppone una svista materiale sul contenuto obiettivo degli atti, mentre nella specie la doglianza investiva in realtà la valutazione della motivazione della sentenza di merito e la ricostruzione dei fatti, profili estranei al thema decidendum del giudizio di legittimità. La precedente ordinanza di Cassazione aveva già chiarito, due volte, che la questione devoluta era solo un preteso vizio motivazionale, non la correttezza fattuale o giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza la revocazione è stata esclusa, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, inteso come svista materiale sulla realtà documentale, non quando la censura investe la valutazione degli atti o la lettura complessiva del ricorso e del provvedimento impugnato.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato nel riepilogo processuale per indicare che la Corte d’appello aveva ritenuto ammissibile l’appello.
art. 2697 c.c.
Non è oggetto di una specifica statuizione, ma il thema della ricorrente includeva il tentativo di dimostrare il danno mediante atti giudiziari prodotti.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un dato documentale, scambiando per esistente un fatto o una dichiarazione che dagli atti risulta invece incontrovertibilmente inesistente.
- Non integra errore revocatorio la critica che, sotto l’apparente veste della svista di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, la ricostruzione della vicenda o la correttezza motivazionale della decisione.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione di legittimità, la doglianza deve restare confinata all’errore percettivo sul contenuto obiettivo degli atti del giudizio di cassazione; sono invece irrilevanti contestazioni sulla fondatezza, in fatto o in diritto, della motivazione della sentenza di merito se non erano state specificamente devolute nel ricorso originario.
- La presenza di una precedente assoluzione penale non comporta automaticamente l’illegittimità della motivazione civile se il vizio denunciato in sede di legittimità riguarda solo la sufficienza motivazionale e non l’accertamento diretto della liceità della condotta.
- Quando il ricorso per revocazione non deduce un vero errore di fatto, ma tenta una nuova rivalutazione del merito, il rimedio straordinario è inammissibile.
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