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Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la decisione del TAR relativa all’ordine di rimozione delle gabbie e di rilascio dello specchio acqueo demaniale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, deducendo, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., diversi asseriti errori di fatto: l’erronea supposizione dell’esistenza di un nuovo gestore cui affidare la concessione; l’erronea identificazione dei motivi dedotti in un precedente giudizio con quelli proposti nel giudizio definito dalla sentenza impugnata; l’erronea supposizione dell’inesistenza di una concessione o autorizzazione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 10 del regolamento del codice della navigazione, che avrebbe consentito il mantenimento dell’impianto. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in attesa della definizione di un distinto giudizio promosso contro il diniego di adeguamento della durata della concessione ai sensi della legge regionale ligure n. 3/2025, nonché sollevato questioni di legittimità costituzionale e chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenendo che gli artt. 395 c.p.c. e 106 c.p.a. non consentirebbero la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato contrastante con il diritto dell’Unione. Nel merito, ha prospettato anche un contrasto della sentenza revocanda con la disciplina unionale sull’acquacoltura e con l’art. 37 cod. nav.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio per revocazione e il distinto giudizio pendente davanti al TAR. L’interesse di fatto a una decisione successiva è recessivo rispetto all’interesse processuale alla rapida definizione della causa, anche in considerazione della natura eccezionale del rinvio previsto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ribadito che l’errore revocatorio consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale del contenuto degli atti processuali, immediatamente rilevabile e determinante, e non comprende gli errori di interpretazione, valutazione delle prove, ricostruzione dei fatti controversi o applicazione delle norme. Quanto al primo motivo, la sentenza revocanda non aveva presupposto l’esistenza attuale di un terzo gestore già individuato, ma aveva richiamato la necessità di una nuova procedura di gara dopo la scadenza della precedente concessione. Quanto al secondo motivo, la sentenza aveva motivato l’applicazione del giudicato riferendola all’accertamento della scadenza del titolo concessorio, non all’identità dei motivi dedotti nei diversi giudizi; in ogni caso, la censura investiva un’attività valutativa non deducibile per revocazione. Quanto al terzo motivo, la validità e la portata dell’autorizzazione provvisoria erano state espressamente esaminate nei precedenti giudizi, nei quali era stato stabilito che essa operava soltanto tra la scadenza della concessione originaria e l’eventuale rinnovo, nelle more del procedimento conclusosi con il diniego. Non si trattava quindi di un fatto ignorato per errore percettivo, ma di una questione già controversa e decisa. Il Collegio ha inoltre escluso sia la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale sia i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’ordinamento non consente di introdurre in via interpretativa una nuova ipotesi di revocazione per contrasto tra giudicato amministrativo e diritto dell’Unione, al di fuori del caso specificamente previsto per il contrasto con una sopravvenuta decisione della Corte EDU. La Corte di giustizia ha già escluso che i principi di effettività ed equivalenza impongano agli Stati membri di istituire un rimedio straordinario ulteriore contro sentenze nazionali definitive contrastanti con il diritto UE, quando l’ordinamento assicuri comunque la tutela dei diritti unionali nei modi previsti. Le censure sul preteso contrasto della sentenza con il diritto dell’Unione avrebbero potuto rilevare, al più, nella fase rescissoria, non raggiunta per il mancato superamento della fase rescindente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna delle due parti resistenti autonomamente costituite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione è ammessa solo per un errore percettivo e materiale, immediatamente rilevabile, relativo all’esistenza o al significato letterale degli atti processuali, che non abbia costituito punto controverso e sia stato determinante per la decisione; sono esclusi gli errori di valutazione, interpretazione e applicazione del diritto.

  • art. 106 c.p.a.

    Disciplina la revocazione delle sentenze amministrative mediante il rinvio ai casi e alle modalità previste dal codice di procedura civile; non consente di creare in via interpretativa un’ulteriore ipotesi di revocazione per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione costituisce rimedio eccezionale e non è giustificato dalla mera pendenza di un diverso giudizio privo di rapporto di pregiudizialità giuridica.

  • art. 10 del regolamento del codice della navigazione

    L’autorizzazione provvisoria opera, secondo quanto accertato nei precedenti giudizi, per il periodo tra la scadenza della concessione originaria e l’eventuale rinnovo, nelle more del procedimento concessorio.

  • art. 37 cod. nav.

    Dopo la scadenza di una concessione demaniale marittima, l’amministrazione deve procedere al nuovo affidamento mediante procedura a evidenza pubblica; la necessità della nuova procedura non presuppone l’esistenza attuale di un nuovo gestore già individuato.

  • art. 391-quater c.p.c.

    La disciplina della revocazione per contrasto con una sopravvenuta decisione della Corte EDU non può essere estesa in via interpretativa al contrasto tra giudicato amministrativo e sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Richiamato nel quadro delle questioni unionali prospettate, senza che il Collegio ravvisi una violazione idonea a imporre l’ampliamento dei casi di revocazione.

  • art. 19, par. 1, TUE

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro unionale, ma ritenuto non idoneo a fondare un nuovo rimedio revocatorio.

  • art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE

    Il Collegio esclude la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo già chiarito dalla giurisprudenza unionale che i principi di effettività ed equivalenza non impongono l’istituzione di un mezzo straordinario di impugnazione non previsto dall’ordinamento nazionale.

  • art. 47 CDFUE

    Il diritto a un ricorso effettivo non impone l’introduzione di un ulteriore rimedio revocatorio contro il giudicato nazionale quando l’ordinamento assicuri la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione attraverso i rimedi disponibili.

Massime di principio

  • L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale degli atti processuali, immediatamente rilevabile mediante il semplice raffronto tra la sentenza e il contenuto letterale degli atti; non comprende l’erronea interpretazione o valutazione dei fatti, delle prove, delle domande e delle eccezioni, né l’erronea applicazione delle norme giuridiche.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando il fatto asseritamente travisato abbia costituito un punto controverso espressamente esaminato e deciso nella sentenza impugnata, anche se la parte contesta la correttezza della relativa valutazione.
  • L’errore di fatto revocatorio deve essere determinante secondo un nesso logico-giuridico necessario: la diversa soluzione della controversia deve imporsi inevitabilmente qualora il fatto sia correttamente percepito.
  • La scadenza di una concessione demaniale marittima impone il ricorso a una nuova procedura di evidenza pubblica per il riaffidamento del bene; tale esigenza non richiede che, al momento dell’ordine di rilascio, esista già un nuovo concessionario individuato.
  • La pendenza di un distinto giudizio amministrativo giustifica il rinvio della causa soltanto in presenza di un effettivo rapporto di pregiudizialità giuridica; un mero interesse di fatto a una decisione successiva recede rispetto all’interesse alla ragionevole durata e alla rapida definizione del giudizio.
  • I principi di effettività ed equivalenza del diritto dell’Unione europea non impongono agli Stati membri di estendere, in via interpretativa, i rimedi straordinari interni previsti per specifiche ipotesi — come il contrasto con una sopravvenuta decisione della Corte EDU — al diverso caso di contrasto tra una sentenza nazionale definitiva e una decisione della Corte di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeRevocazione e opposizione di terzo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneAbuso del diritto e del processo

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