Cassazione Penale, Sentenza n. 16827/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30/11/2020 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento (sentenza 5/7/2019) per il reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 c.p. (omicidio colposo) relativo a un incidente stradale del 19/6/2013. Il difensore deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. sostenendo che: gli indizi e le perizie non costituiscono prova a causa di incongruenze sulla visibilita reciproca; non sono stati accertati l'esistenza e gli effetti di un limite di velocita di 50 km/h imposto da un presunto segnale di cantiere (che avrebbe inciso sulla responsabilita del conducente dell'autobus); la Corte d'appello non avrebbe risposto ai motivi di appello che sostenevano che l'autobus aveva invaso la carreggiata dell'auto; carenza di motivazione rispetto al concorso di colpa del conducente dell'autobus; illegittimo richiamo per relationem alle motivazioni di primo grado senza adeguata disamina dei profili critici. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilita del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non abbia offerto un effettivo confronto con le motivazioni della decisione di appello e si sia limitato a richiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa alla Corte di legittimita. I giudici di merito hanno ricostruito la dinamica basandosi su rilievi della Polizia stradale, sulla perizia tecnica e sulla deposizione ritenuta attendibile del passeggero dell'autobus Buccoleri, che ha descritto la Panda invadere la corsia opposta. La perizia e gli accertamenti sui danni hanno confutato la versione difensiva di un urto obliquo attribuibile all'autobus; non è stata dimostrata l'esistenza del segnale di cantiere che avrebbe imposto 50 km/h e il cronotachigrafo ha rilevato 75 km/h per l'autobus (limite ordinario 90 km/h nel tratto). Inoltre è emersa una alcoolemia di Virone superiore a 0,56 g/l tre ore dopo il sinistro e dichiarazioni di comportamento di guida anomalo da parte del passeggero della Panda. Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado a uno anno e quattro mesi di reclusione (con applicazione delle attenuanti equivalenti alla aggravante) resta confermata. Per effetto dell'inammissibilita, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. commi 1 e 2
Norma delittuosa contestata: omicidio colposo. La Corte non ha riesaminato la qualificazione del reato sostanziale ma ha lasciato integra la condanna pronunciata dai giudici di merito.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
"effettiva" e non meramente apparente; non sia manifestamente illogica; non sia internamente contraddittoria
Criterio di controllo della motivazione da parte della Corte di legittimità: la Cassazione verifica la logicità, coerenza ed effettività della motivazione ma non può rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito sostituendosi a questi ultimi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando non si possa escludere colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per la somma di euro 3.000,00.
art. 23 comma 8 decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)
Norma procedurale richiamata per la memoria depositata dal Procuratore generale in Cassazione; ha consentito di acquisire le conclusioni del Pubblico Ministero sull'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione ai criteri per ritenere la colpevolezza o meno del ricorrente nella proposizione del ricorso e per la determinazione dell'onere a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione controlla la motivazione sui presupposti di logicità, chiarezza e non contraddittorietà; non è luogo per una rinnovata valutazione dei fatti o per preferire una diversa ricostruzione probatoria.
- Per censurare una sentenza di merito in Cassazione è necessario dimostrare il vizio della motivazione in termini concreti (incoerenza, illogicità manifesta, omissione motivazionale su punti decisivi), non basta riproporre la stessa lettura alternativa delle prove.
- Le ricostruzioni tecniche e le dichiarazioni di testimoni oculari precise e attendibili, se congruenti tra loro e con i rilievi di polizia, costituiscono base sufficiente per la decisione del giudice di merito e difficilmente vengono rimesse in discussione in sede di legittimità.
- La mera allegazione dell'esistenza di segnali temporanei (es. limiti per cantieri) non è sufficiente: occorre prova documentale o accertamenti formali, essendo cartelli temporanei su cavalletti non registrati.
- Accertamenti strumentali come cronotachigrafo e analisi biologiche, anche se effettuate ore dopo l'incidente, possono concorrere alla valutazione della condotta del conducente e del suo stato di alterazione.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare realisticamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso.
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